Interdittiva antimafia e regia familiare d’impresa (TAR Sicilia n. 1083 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia può fondarsi sui rapporti di parentela e di affinità dell’imprenditore con soggetti condannati per reati di stampo mafioso, purché tali rapporti presentino un’intensità tale da far ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. Gli indici sintomatici della possibile infiltrazione mafiosa devono essere plurimi e convergenti, non essendo sufficiente un singolo elemento isolato. L’assenza di una condotta di dissociazione dal contesto di origine costituisce elemento valutabile ai fini del giudizio di esclusione o di riduzione del pericolo di permeabilità mafiosa. Non è illegittima, sotto il profilo costituzionale, la disciplina dell’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che consente di valorizzare i legami familiari ai fini della prognosi negativa.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa agricola, impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento di informazione interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Palermo. Il ricorso era articolato in quattro motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 per difetto di motivazione; violazione degli artt. 84-bis e 91 dello stesso decreto per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti determinazioni; illegittimità costituzionale degli artt. 84, commi 3 e 4, e 94 d.lgs. n. 159/2011 per contrasto con gli artt. 97, 23, 27 e 28, 3, 24 e 113 Cost.

Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva incombenti istruttori a carico della Prefettura, adempiuti nel novembre 2024, e respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 609/2024. Il ricorso è stato poi trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 14 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rilevando che l’amministrazione ha correttamente compendiato nel provvedimento gli indici sintomatici della possibile infiltrazione mafiosa, definiti plurimi e convergenti. Tra questi figurano i legami di affinità della ricorrente con il cognato, condannato per reati di stampo mafioso quale elemento apicale di una consorteria, e le cointeressenze imprenditoriali che intrecciano la posizione del medesimo soggetto.

La Prefettura ha valorizzato, in particolare, le modalità di compravendita e affitto dei terreni su cui si esercita l’attività agricola, i flussi di denaro che hanno finanziato l’azienda, i rapporti di collaborazione e lo scambio di favori tra le imprese riferibili alla ricorrente e ai familiari, nonché le garanzie reali prestate dall’azienda in favore di una associazione agraria fondata dal marito e dal cognato. Da questo quadro il Tribunale ha ritenuto corretto desumere che l’impresa della ricorrente costituisca prosecuzione o parte di un’unica realtà imprenditoriale della famiglia coinvolta.

Il Collegio ha poi sottolineato che non risulta alcuna condotta di dissociazione della ricorrente dal contesto di origine, elemento cardine ai fini del giudizio di esclusione o riduzione del pericolo di permeabilità mafiosa. Ha inoltre respinto la censura relativa al preteso difetto di istruttoria, osservando che il Gruppo provinciale Interforze, pur disponendo già di elementi inequivoci, ha richiesto un approfondimento circoscritto alla posizione di un’altra familiare, per esigenze di trattazione unitaria delle informazioni relative alle diverse ditte riconducibili alla medesima impresa familiare.

Quanto al motivo di illegittimità costituzionale, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020, che ha confermato la piena attitudine dei rapporti di parentela a fondare il procedimento inferenziale di prognosi negativa, laddove tali rapporti assumano intensità tale da far ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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