Ottemperanza per l’attribuzione della Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 14506 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e ritualmente notificata, è accolta quando l’Amministrazione non abbia provveduto all’attribuzione di un beneficio economico riconosciuto dal titolo esecutivo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominando fin da ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 1660 del 13/11/2024 del Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle il beneficio economico. Il titolo, passato in giudicato per mancata impugnazione, era stato notificato all’Amministrazione ai fini esecutivi.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’esecuzione della sentenza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato, risultando per tabulas la mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La domanda di ottemperanza è stata pertanto accolta, in quanto diretta a dare esecuzione ad una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, provvedendo all’attribuzione della Carta del docente per l’importo complessivo di euro 1.500,00, come riconosciuto dal titolo esecutivo.
In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, riservando la possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza, dietro richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Copia della sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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