Motivazione rafforzata del Consiglio dei Ministri per prevalenza dell’interesse paesaggistico (Cons. Stato n. 10365 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio dei Ministri, quando decide ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c bis), della legge n. 400/1988 un contrasto tra amministrazioni in ordine alla definizione di un provvedimento di VIA, esercita un potere di bilanciamento ampio e discrezionale, ma non arbitrario: la scelta deve essere evidence based e sorretta da una motivazione che dia conto del percorso logico seguito. La delibera è sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti del sindacato sulla discrezionalità, quando risulti abnorme, intrinsecamente illogica o contraddittoria rispetto agli elementi di fatto acquisiti. È pertanto illegittima la delibera che risolva il contrasto a favore del Ministero della cultura senza spiegare le effettive ragioni della prevalenza dell’interesse paesaggistico sull’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili. I termini perentori del procedimento di VIA non comportano l’inefficacia del parere tardivo del Ministero della cultura, né la formazione del silenzio assenso, operando in tal senso il potere sostitutivo previsto dalla legge.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, intende realizzare un impianto eolico di potenza complessiva 42,7 MW, composto da sette aerogeneratori, nei Comuni di Venosa e Montemilone. Per un intervento di questa taglia è prevista la VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 7 bis e dell’allegato II alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. La società ha presentato domanda di valutazione positiva.
All’esito dell’istruttoria sono emersi pareri divergenti: la Commissione tecnica VIA-VAS si è espressa in senso parzialmente negativo, escludendo la compatibilità del solo aerogeneratore WTG7; la Regione Basilicata ha espresso parere in parte favorevole e in parte contrario; la Soprintendenza speciale PNRR ha reso parere integralmente sfavorevole. Il Ministero dell’ambiente ha quindi richiesto la devoluzione dell’affare al Consiglio dei Ministri. Con deliberazione 16 gennaio 2024 il Consiglio ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, ritenendo prevalente l’interesse alla tutela del paesaggio. Il T.a.r. Basilicata ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo, incentrato sulla pretesa violazione dell’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il parere della Soprintendenza anteriore a quello della Commissione tecnica va considerato inesistente, perché emesso in sequenza procedimentale scorretta. Il parere successivo, pur tardivo rispetto ai venti giorni previsti per il concerto, non è però né inesistente né inefficace.
La Sezione conferma l’interpretazione del giudice di primo grado: il comma 7 dell’art. 25, nel dichiarare perentori i termini, non richiama il comma 8 bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con la conseguenza che gli atti di assenso tardivi non divengono inefficaci. Il potere sostitutivo previsto dal comma 2 quater non avrebbe ragione d’essere se l’inerzia producesse silenzio assenso. Esso opera a vantaggio del privato e non ha efficacia meramente interna all’amministrazione.
Il nucleo della decisione riguarda i motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente. Il Collegio ribadisce l’orientamento delle sentenze della Sezione n. 4870, 4871 e 4872 del 2024: il Consiglio dei Ministri è titolare di un ampio potere di bilanciamento, ma deve motivare in modo evidence based la scelta, sindacabile quando abnorme, illogica o contraddittoria.
Nel caso concreto la delibera è illegittima. Il Consiglio ha riconosciuto che, secondo la Commissione VIA, gli impatti ambientali erano sufficientemente analizzati; ha poi risolto il contrasto a favore del Ministero della cultura senza spiegare le ragioni della prevalenza. Non risulta che l’impianto interessi aree direttamente vincolate: i progetti di valorizzazione dell’ager Venusinus e della via Appia non si sono tradotti in atti concreti. Le buffer zone dei centri storici non costituiscono preclusione assoluta, ma impongono una congrua motivazione, come affermato dalla Corte costituzionale n. 286 del 2019. Analogamente per le fasce di rispetto dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. La certificazione sugli usi civici è stata prodotta, né il parere spiega perché sarebbe insufficiente. Anche il rilievo sulla visibilità dell’impianto è generico.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il provvedimento annullato. Nel riesercizio del potere l’amministrazione resta libera di compiere ogni valutazione, con più approfondita comparazione degli interessi. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.