Illegittimo il DASPO stazioni che estende il divieto anche allo stazionamento nelle immediate vicinanze (TAR Lombardia n. 3458 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto di cui all’art. 10, comma 2, seconda parte, del d.l. n. 14/2017 può essere adottato anche in presenza di un’unica denuncia per i delitti ivi indicati, purché ne derivi un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Detta misura, che incide sulla libertà di circolazione, non può essere estesa a un’area sproporzionata rispetto al luogo di commissione dei fatti, né può includere il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze delle aree interdetta, non previsto dalla norma. Qualora il provvedimento inibisca l’accesso a un’area più vasta di quella collegata ai fatti, la misura è illegittima per violazione del principio di proporzionalità e per carenza di motivazione in punto di estensione. Il divieto di accesso ai pubblici esercizi di cui all’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017 deve essere limitato ai soli locali specificamente individuati e collegati ai luoghi in cui sono stati commessi i reati, non potendo riguardare un’intera zona urbana. Le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario non costituiscono presupposto di validità del provvedimento, ma vanno valutate in sede applicativa.
Il Fatto
La ricorrente, nel corso di una manifestazione svoltasi a Milano il 22 settembre 2025, veniva tratta in arresto per aver tentato di forzare il blocco della polizia a protezione della linea ferroviaria e metropolitana, e deferita in stato di libertà per diversi reati. Il Questore di Milano adottava nei suoi confronti due provvedimenti: il primo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, seconda parte, del d.l. n. 14/2017 (c.d. DASPO stazioni), con divieto di accesso alla stazione metropolitana e alle aree di pertinenza, per dodici mesi; il secondo, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017 (c.d. DASPO antirissa), con divieto di accesso agli esercizi pubblici in un’ampia area perimetrata, per due anni. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti deducendo l’insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e la sproporzionalità dell’estensione dei divieti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto le censure relative ai presupposti oggettivo e soggettivo delle misure, ritenendo legittima la loro adozione anche in presenza di una sola denuncia per i reati indicati, purché ne derivi un pericolo per la sicurezza pubblica, valutato in modo logico e circostanziato. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non avendo le misure natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri della Corte EDU.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha ritenuto legittima la deroga in ragione delle particolari esigenze di celerità, mentre ha escluso l’obbligo di valutazione preventiva delle esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario, che rilevano solo in sede di applicazione della misura.
Il TAR ha invece accolto i motivi relativi alla sproporzionalità dell’area oggetto dei divieti. Con riferimento al DASPO antirissa, ha rilevato che la Questura ha inibito l’accesso a tutti gli esercizi in un’area vastissima, senza alcun collegamento funzionale con i luoghi in cui sono stati commessi i fatti, violando l’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017 che richiede l’individuazione specifica dei locali. Analogamente, per il DASPO stazioni, ha ritenuto irragionevole l’inclusione di piazze prive di nesso funzionale con il luogo dei fatti e non qualificabili come pertinenze della stazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 14/2017.
Il TAR ha infine dichiarato illegittimo il provvedimento ex art. 10, comma 2, seconda parte nella parte in cui introduce il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze delle aree interdetta, non previsto dalla norma, imponendo una limitazione alla libertà di circolazione ex art. 16 Cost. senza idonea copertura legislativa, diversamente da quanto dispone l’art. 13-bis, comma 1-ter per il DASPO antirissa.
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Nota della Redazione
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