Divieto prefettizio di detenere armi e contesto familiare controindicato (Cons. Stato n. 10363 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità valutativa, poiché tali situazioni costituiscono eccezione al generale divieto di circolare armati e non integrano posizioni di diritto soggettivo. Il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva: non richiede un abuso concretamente accertato, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti. Il giudizio prognostico negativo può fondarsi anche sul contesto familiare del detentore, dovendo questi garantire non solo la propria affidabilità personale, ma anche l’assenza del pericolo che abusi derivino da soggetti con cui intrattiene relazioni familiari o personali, ancorché non conviventi. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai vizi di travisamento dei fatti e di manifesta illogicità, senza sostituzione nella valutazione di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura il riesame del provvedimento con cui, nel 2017, gli era stata vietata la detenzione a qualsiasi titolo di armi, munizioni e materiale esplodente. L’istanza veniva respinta nel 2021, sul rilievo che il figlio, non convivente, era stato più volte controllato in compagnia di soggetti gravati da precedenti per stupefacenti, ricettazione, armi e minaccia, e che la mancata coabitazione non escludeva il rischio di abuso.

Il TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respingeva il ricorso con sentenza del 2022. L’interessato proponeva appello, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e violazione del legittimo affidamento, e lamentando che il giudizio di non affidabilità fosse stato costruito sul solo legame parentale. Sosteneva di essere un lavoratore stimato e appassionato di attività venatoria, donde l’esigenza del titolo di polizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara l’appello infondato. Sul piano processuale rileva che le censure sono generiche: l’appellante non specifica quali circostanze favorevoli sarebbero sfuggite all’Amministrazione, pur avendone l’onere, e si limita a richiamare la propria qualifica di muratore. Il dedotto vizio di istruttoria resta perciò indimostrato.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., letti in relazione all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, attribuiscono all’Autorità un compito di prevenzione, non sanzionatorio. Il divieto non presuppone un abuso accertato: è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, secondo il prudente apprezzamento delle circostanze concrete, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 5039 del 2014, n. 1521 del 2014, n. 1543 del 2021 e n. 6226 del 2020.

Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nel giudizio di affidabilità, ma solo verificarne la coerenza logica. Nella specie il provvedimento è adeguatamente motivato: la parentela controindicata e la condotta del figlio, ancorché non convivente, sono state ritenute ragionevolmente sintomatiche del rischio, tanto più che padre e figlio risiedono in un piccolo centro e non è stata offerta alcuna rassicurazione sulla rescissione dei rapporti di frequentazione.

La Corte condivide sul punto la sentenza di primo grado: il detentore di armi deve garantire che abusi non derivino dai soggetti con cui intrattiene relazioni familiari. La motivazione, pur sintetica, sfugge ai vizi denunciati, non richiedendosi in materia una motivazione particolareggiata oltre i limiti della non arbitrarietà. Le spese sono integralmente compensate.

Da ultimo, in riforma del decreto della Commissione per il Gratuito Patrocinio, l’appellante è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato: sebbene respinto nel merito, il ricorso non era manifestamente infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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