Perdite su crediti: la prudenza contabile non prova la definitiva inesigibilità (Cass. 20765/2026)
Questione esaminata
Una società aveva dedotto nel 2017 perdite relative a due crediti: uno verso un’impresa che sarebbe stata dichiarata fallita nel 2018 e uno oggetto di una scrittura privata risalente al 2016. Il giudice tributario aveva ritenuto legittima la deduzione valorizzando il passaggio alla contabilità ordinaria e il principio civilistico di prudenza. La Cassazione ha esaminato se tali circostanze integrassero gli “elementi certi e precisi” richiesti dall’art. 101, comma 5, TUIR e se le perdite fossero state imputate all’esercizio corretto.
Principio affermato
La prudenza contabile può giustificare la svalutazione o lo stralcio civilistico di un credito, ma non basta a renderne fiscalmente deducibile la perdita. L’anno di competenza coincide con quello in cui emergono elementi oggettivi, certi e precisi, che dimostrano la definitiva inesigibilità. La perdita si distingue dalla svalutazione perché nella prima il credito è definitivamente irrecuperabile, mentre nella seconda è soltanto temporaneamente non realizzabile. Se l’irrecuperabilità deriva da una procedura concorsuale, la presunzione opera dalla data prevista dalla legge.
Motivazione della Cassazione
Per il credito verso la società poi fallita, nel 2017 non esisteva ancora la sentenza dichiarativa del fallimento e la domanda di concordato indicava soltanto una situazione di sofferenza finanziaria, idonea al più a sostenere una svalutazione. La perdita non poteva quindi essere anticipata rispetto al 2018 senza ulteriori prove della definitiva inesigibilità. Quanto all’altro credito, la scrittura privata che ne consacrava la perdita risaliva al 2016, sicché l’imputazione al 2017 violava il principio di competenza. La Corte ha inoltre accolto il motivo relativo a un contratto di appalto sospettato di nascondere somministrazione abusiva di manodopera: i numerosi indizi dovevano essere valutati prima singolarmente e poi nel loro insieme, non isolandone soltanto uno. La sentenza è stata cassata con rinvio.
Rilevanza pratica
Le imprese non possono scegliere l’esercizio nel quale dedurre una perdita in base a valutazioni di convenienza o alla sola prudenza di bilancio. Devono documentare l’evento che rende il credito definitivamente inesigibile e collocarlo temporalmente nell’anno corretto. Una rinuncia al credito è deducibile solo se giustificata da un’effettiva irrecuperabilità; diversamente può essere considerata una liberalità. La decisione ricorda inoltre che, nelle verifiche fondate su presunzioni, l’efficacia probatoria può emergere dalla combinazione di più indizi anche quando nessuno di essi sia decisivo da solo.