Sponsorizzazioni sportive: costo pubblicitario e inerenza sono valutazioni distinte (Cass. 21643/2026)
Questione esaminata
Una società aveva sostenuto costi per sponsorizzare, con il proprio marchio, un’associazione sportiva dilettantistica. L’Agenzia delle entrate aveva riqualificato tali costi come spese di rappresentanza, deducibili soltanto nei limiti dell’art. 108 TUIR, contestandone inoltre l’eccessiva onerosità rispetto ai servizi promozionali ricevuti. La Cassazione ha esaminato la corretta distinzione tra pubblicità e rappresentanza, l’inerenza delle spese e il valore di una precedente decisione penale favorevole al legale rappresentante.
Principio affermato
Le sponsorizzazioni finalizzate a pubblicizzare prodotti, marchi o servizi rientrano tra i costi pubblicitari e sono ontologicamente diverse dalle spese di rappresentanza. Quando ricorrono le condizioni dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, le spese sostenute in favore di una compagine sportiva dilettantistica sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria. L’inerenza deve essere valutata qualitativamente, in base al collegamento anche indiretto o potenziale con l’attività d’impresa, e non soltanto confrontando il costo con un ritorno economico immediato.
Motivazione della Cassazione
La sponsorizzazione del marchio era oggettivamente diretta alla promozione dei prodotti dell’impresa. L’Ufficio aveva contestato soprattutto l’adeguatezza e l’onerosità delle somme rispetto al ritorno commerciale, ma da ciò aveva tratto l’erronea conseguenza di trasformare i costi in spese di rappresentanza. La sproporzione quantitativa può eventualmente rilevare come indizio di mancanza di inerenza o di macroscopica antieconomicità, ma non modifica la natura pubblicitaria della spesa. La Corte ha invece respinto la censura relativa al procedimento penale: la decisione non risultava irrevocabile ed era una sentenza di non luogo a procedere del giudice dell’udienza preliminare, non un’assoluzione pronunciata dopo il dibattimento. Il giudizio è stato rinviato alla Corte tributaria delle Marche.
Rilevanza pratica
Le imprese che sponsorizzano associazioni sportive devono distinguere la qualificazione giuridica del costo dalla verifica della sua inerenza e congruità. Un importo elevato non può essere riqualificato automaticamente come rappresentanza se la prestazione mira alla diffusione del marchio. Restano però essenziali la prova dell’effettiva attività promozionale, il rispetto dei limiti di legge e la coerenza dell’operazione con l’attività aziendale. Le decisioni penali possono incidere sul giudizio tributario soltanto nei limiti e alle condizioni espressamente previsti dalla legge.