IRBA: legittimazione passiva esclusiva in capo all’Agenzia delle dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 9016 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la legittimazione passiva nelle controversie concernenti il diniego di rimborso del tributo spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e non alla Regione. L’IRBA, infatti, si configura come tributo proprio derivato, avente natura erariale, il cui gettito è attribuito alle Regioni dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. La natura sostanzialmente erariale del prelievo, normato dal legislatore statale e gestito dall’Agenzia delle dogane per accertamento e riscossione, esclude la legittimazione passiva della Regione, il cui ruolo è marginale e qualificabile in termini di “mera tesoreria” nel trasferimento delle risorse.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di un impianto di distribuzione di carburante, proponeva istanza di rimborso dell’IRBA versata per l’anno 2020 (mesi da marzo a dicembre), assumendo l’incompatibilità del tributo con la direttiva 2008/118/CE e la conseguente non doverosità del versamento.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado della Campania rigettava il ricorso. In accoglimento dell’appello della società, la CGT di secondo grado della Campania riconosceva il diritto al rimborso, disapplicando la normativa nazionale che, abrogando l’IRBA con decorrenza dal 2021, faceva salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte per gli anni precedenti. La Regione Campania impugnava la decisione con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina preliminarmente e d’ufficio la questione della legittimazione processuale della Regione, richiamando il principio per cui la decisione di merito non determina il giudicato implicito sulla legittimazione ad agire qualora la questione non sia stata oggetto di discussione tra le parti. I vizi processuali che inficiano requisiti fondanti la struttura del processo, come il difetto di legitimatio ad causam, minano in radice la validità del rapporto processuale e sono pertanto rilevabili d’ufficio.
Nel merito, la Corte ricostruisce la natura giuridica dell’IRBA. Istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 in attuazione della legge delega n. 158 del 1990, è stata successivamente modificata dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, che ne ha posto la corresponsione a carico del concessionario dell’impianto di distribuzione e ha stabilito l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per l’individuazione dell’organo amministrativo competente. L’imposta è stata poi soppressa dall’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020 e dalla legislazione regionale campana con decorrenza dal periodo d’imposta 2021.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 100 del 2024, la Corte afferma che l’IRBA è un tributo regionale proprio derivato, avente struttura analoga all’accisa, che colpisce la vendita della benzina in base alla quantità e diviene esigibile nel momento dell’immissione al consumo. Tali tributi, individuati dalla norma in via residuale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, pur essendo il loro gettito attribuito alle Regioni.
La Corte valorizza la circostanza che le procedure e gli atti necessari ad attuare il prelievo (modelli, dichiarazioni, canali telematici) siano stati definiti dall’Agenzia delle dogane, rimasta titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva, mentre alle Regioni non residua alcuna competenza attuativa. Il loro ruolo, prossimo a quello di “mera tesoreria”, non è sufficiente ad attribuire loro la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso, tanto più che gli enti territoriali non hanno contezza degli effettivi versamenti eseguiti dai singoli contribuenti.
La soluzione adottata è coerente con il principio di diritto enunciato da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., con riferimento all’addizionale provinciale sull’energia elettrica, secondo cui la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane nelle liti promosse per il rimborso di tributi erariali il cui gettito è destinato agli enti territoriali. La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società, compensando le spese dei giudizi di merito.
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Nota della Redazione
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