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Società sportive dilettantistiche: sponsorizzazioni e plafond della legge n. 398 (Cass. 22476/2026)

Questione esaminata

Un accertamento IVA aveva contestato a una società sportiva dilettantistica l’applicazione del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, ritenendo superato il limite dei proventi commerciali. La Commissione regionale aveva escluso il carattere commerciale delle sponsorizzazioni perché le somme erano state utilizzate per retribuire atleti e insegnanti e per sostenere le spese delle competizioni. La Cassazione ha esaminato quale sia il criterio corretto per qualificare le sponsorizzazioni e su chi ricada la prova dei requisiti dell’agevolazione.

Principio affermato

Le sponsorizzazioni ricevute da una società sportiva dilettantistica non costituiscono automaticamente prestazioni di pubblicità commerciale. Occorre verificare se siano collegate a una diretta aspettativa di ritorno commerciale per lo sponsor, con un rapporto di corrispettività, oppure rappresentino una mera spesa di rappresentanza. Ai fini del regime della legge n. 398 del 1991, spetta alla società contribuente dimostrare tutti i requisiti dell’agevolazione, compreso il mancato superamento del limite dei proventi derivanti dall’attività commerciale.

Motivazione della Cassazione

L’art. 148 TUIR esclude dalla decommercializzazione le prestazioni svolte nell’esercizio di attività di pubblicità commerciale. Il criterio distintivo dipende dagli obiettivi perseguiti: la pubblicità mira a promuovere prodotti, marchi o servizi con un’aspettativa diretta di incremento commerciale, mentre la rappresentanza tende soprattutto ad accrescere prestigio e immagine. Il giudice regionale aveva concentrato l’attenzione sulla destinazione dei proventi alle finalità sportive, ma tale elemento non risolveva la questione della natura della prestazione resa allo sponsor. Poiché il regime è agevolativo, era la contribuente a dover provare che l’eventuale superamento del plafond non dipendesse da prestazioni di pubblicità commerciale. La Cassazione ha accolto il motivo dell’Agenzia e rinviato alla Corte tributaria della Liguria.

Rilevanza pratica

Le società sportive dilettantistiche devono documentare con precisione il contenuto dei contratti di sponsorizzazione, le prestazioni effettivamente rese e il ritorno promozionale atteso dallo sponsor. La destinazione delle somme all’attività istituzionale non basta a escludere la natura commerciale dei proventi. Una qualificazione non corretta può determinare il superamento del plafond e la perdita del regime fiscale agevolato, con effetti sia sulle imposte dirette sia sull’IVA.

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