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Difetto dello smartphone emerso dopo sei mesi: la prova spetta al consumatore (Cass. 10205/2026)

Questione esaminata

Una consumatrice aveva acquistato uno smartphone che, circa undici mesi dopo la consegna, aveva iniziato a manifestare malfunzionamenti fino al definitivo arresto. Il centro di assistenza aveva inoltre rilevato che il dispositivo risultava attivato prima dell’acquisto e aveva rifiutato l’intervento in garanzia. La Cassazione ha esaminato se le dichiarazioni e le offerte di riparazione della venditrice, insieme alla precedente attivazione del telefono, fossero sufficienti a provare che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna.

Principio affermato

Per i contratti soggetti alla disciplina del Codice del consumo anteriore al d.lgs. n. 170 del 2021, il difetto manifestatosi entro sei mesi dalla consegna si presume preesistente. Decorso tale termine, spetta invece al consumatore dimostrare, secondo l’art. 2697 c.c., che il vizio era già presente al momento della consegna. L’accertamento dell’idoneità degli elementi acquisiti a fornire tale prova, anche per presunzioni, appartiene al giudice di merito e non può essere nuovamente valutato in sede di legittimità.

Motivazione della Cassazione

Il malfunzionamento era emerso oltre il semestre previsto dall’art. 132, comma 3, del Codice del consumo allora vigente. La dichiarazione della venditrice secondo cui il problema appariva riferibile all’hardware attestava l’esistenza del guasto, ma non la sua anteriorità alla consegna, potendo derivare anche da un fatto successivo. La prima disponibilità a riparare o sostituire il bene era subordinata alla consegna e alla verifica dei vizi; quella successiva, resa durante la negoziazione assistita, aveva finalità compositiva e non costituiva automaticamente un’ammissione dell’origine del difetto. Anche la precedente attivazione dello smartphone poteva avere valore indiziario, ma il giudice di merito l’aveva ritenuta insufficiente, da sola, a dimostrare l’anteriorità del difetto funzionale. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.

Rilevanza pratica

La sentenza evidenzia l’importanza del momento in cui il difetto diventa riconoscibile e della documentazione tecnica disponibile. Quando non opera più la presunzione temporale prevista dalla legge, il consumatore deve raccogliere elementi capaci di collegare concretamente il guasto alla condizione originaria del bene. Le proposte di riparazione formulate dal venditore, soprattutto se condizionate a verifiche o avanzate per comporre la lite, non equivalgono necessariamente al riconoscimento di un difetto preesistente. La disciplina oggi vigente prevede un termine presuntivo diverso, ma resta centrale la distinzione tra prova del malfunzionamento e prova della sua anteriorità alla consegna.

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