Qualificazione tra vendita e appalto e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 13463 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della differenziazione tra vendita e appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti e al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia semplice mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro costituisca lo scopo del contratto, oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del negozio. In tema di interpretazione dei contratti, non vi è violazione delle regole legali di ermeneutica solo perché il testo dell’accordo consenta teoricamente interpretazioni diverse; l’interpretazione prescelta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo quando sia palesemente scorretta dal punto di vista grammaticale, sistematico o logico. Il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, diretta a ottenere una nuova pronuncia sul fatto.
Il Fatto
Una società acquirente aveva commissionato a una società fornitrice un capannone prefabbricato. Il Tribunale di Arezzo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva qualificato il contratto come appalto e aveva revocato parzialmente il decreto, riducendo la somma dovuta per il minor valore dei pannelli laterali, forniti in ghiaietto lavato anziché precompressi. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione, ritenendo preminente la progettazione e il montaggio della struttura e accertando la tardività della denuncia dei vizi di copertura.
La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo l’erronea qualificazione del contratto, l’insussistenza dell’aliud pro alio, l’applicazione della disciplina della decadenza di cui all’art. 1667 c.c. anziché dell’art. 1669 c.c. e vizi di percezione delle prove testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto la questione della qualificazione del contratto. In materia di interpretazione dei contratti, non si configura violazione delle regole legali di ermeneutica solo perché il testo dell’accordo potrebbe teoricamente consentire letture diverse da quella adottata. L’interpretazione scelta dal giudice di merito è cassabile solo quando sia palesemente scorretta dal punto di vista grammaticale, sistematico o logico. Se l’interpretazione è plausibile, anche in presenza di altre parimenti plausibili, non vi sono motivi per cassare la sentenza, richiamando sul punto Cass. n. 25836 del 2024 e Cass. n. 28319 del 2017.
Nel caso concreto la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio per cui, in presenza di prestazioni di dare e di fare, rileva la prevalenza del lavoro sulla materia. Sono stati valorizzati gli elementi dimostrativi che l’oggetto della prestazione non era la mera consegna di un prefabbricato, ma la progettazione e costruzione, tramite montaggio dei pezzi, di un edificio destinato all’attività imprenditoriale, con richiamo a Cass. n. 5935 del 2018.
Il secondo motivo è infondato. Il differente materiale utilizzato non ha inciso sull’uso e la funzionalità del capannone, non era completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, né funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale del bene promesso: difetta dunque l’aliud pro alio.
La censura sulla disciplina della decadenza è inammissibile per novità. Il ricorrente non aveva riprodotto, ai fini dell’autosufficienza, la parte dell’atto di appello in cui aveva formulato la doglianza. La Corte ribadisce che il giudice di merito, nell’interpretare e qualificare la domanda, non è vincolato alla formula adottata dalla parte, ma al contenuto sostanziale della pretesa, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Quanto ai motivi sulla prova testimoniale, la Corte osserva che l’errore percettivo è censurabile in sede di legittimità solo se il giudice ha utilizzato prove inesistenti o dal contenuto oggettivamente diverso, in violazione di un parametro legislativo. Nel caso, le doglianze si risolvono nella critica della valutazione delle risultanze istruttorie e non si confrontano con il principio per cui il ricorso non può tradursi in una revisione del convincimento del giudice di merito, richiamando Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013 e Cass. n. 9507 del 2023. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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