Fideiussione del consumatore: vessatoria la rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. (Cass. 11858/2026)
Questione esaminata
La controversia nasce dall’opposizione proposta da due fideiussori contro il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per debiti derivanti da un conto corrente e da un mutuo chirografario della società garantita. La Corte di cassazione ha esaminato, con priorità logica, la posizione del fideiussore consumatore e la clausola dell’art. 6 del contratto con cui questi aveva rinunciato ai termini previsti dall’art. 1957 c.c. Il punto era stabilire se tale deroga, favorevole alla banca creditrice, dovesse essere valutata d’ufficio sotto il profilo della vessatorietà.
Principio affermato
È vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. applicabile ratione temporis, la clausola della fideiussione che deroga all’art. 1957, primo comma, c.c. in favore del creditore, dispensandolo dal termine di sei mesi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Spetta al giudice di merito verificare in concreto il significativo squilibrio a danno del consumatore, tenendo conto del contratto e dell’eventuale specifica trattativa della clausola.
Motivazione della Cassazione
La clausola amplia il periodo nel quale la banca può agire non soltanto contro il debitore principale, ma anche contro il fideiussore, la cui obbligazione è accessoria. Essa è quindi astrattamente idonea a produrre un significativo squilibrio tra professionista e consumatore. La disciplina consumeristica tutela infatti l’autonomia negoziale del consumatore rispetto a contenuti unilateralmente predisposti e imposti dal professionista e opera anche nel singolo rapporto contrattuale. La Corte d’appello aveva invece omesso di verificare d’ufficio la portata della rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., limitandosi a ritenere processualmente tardiva l’eccezione di decadenza. La Cassazione ha accolto questa censura, dichiarato assorbite le altre e rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Rilevanza pratica
La decisione impone, nei giudizi relativi a fideiussioni sottoscritte da consumatori, un controllo effettivo sulla clausola che libera la banca dal termine semestrale dell’art. 1957 c.c. La semplice sottoscrizione della deroga non esclude la tutela: occorre verificare se vi sia stata una specifica trattativa e se la clausola abbia determinato un significativo squilibrio. L’accertamento può incidere sulla persistente efficacia della garanzia e non può essere eluso qualificando come tardiva la difesa del fideiussore prima di avere esaminato la possibile vessatorietà della clausola.