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Difesa d’ufficio: si applica il foro inderogabile del consumatore (Cass. 10423/2026)

Questione esaminata

Un avvocato nominato difensore d’ufficio aveva agito davanti al Giudice di pace di Treviso per ottenere dall’assistito il pagamento del compenso professionale. Il giudice si era dichiarato territorialmente incompetente, ritenendo applicabile il foro inderogabile del consumatore, e il Tribunale aveva confermato la decisione. La Cassazione ha esaminato se la tutela consumeristica e il criterio territoriale dell’art. 66-bis del Codice del consumo operino anche quando il rapporto professionale nasce dalla nomina d’ufficio anziché da un incarico fiduciario.

Principio affermato

Il Codice del consumo si applica anche alla difesa d’ufficio quando l’imputato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale e si trova di fronte all’avvocato che opera nell’esercizio della propria professione. Sebbene la nomina abbia origine pubblicistica, la fase di esecuzione presenta i caratteri privatistici del rapporto di prestazione d’opera professionale. Ne consegue l’applicazione del foro inderogabile del luogo di residenza o domicilio del consumatore, che prevale sugli altri criteri di competenza.

Motivazione della Cassazione

La nomina d’ufficio serve a rendere effettivo il diritto di difesa e obbliga il professionista a prestare il patrocinio, ma nella fase esecutiva sorgono obblighi reciproci assimilabili a quelli di un contratto professionale: l’avvocato deve osservare diligenza qualificata, correttezza e obblighi informativi, mentre l’assistito deve corrispondere il compenso per l’attività svolta. La qualifica di consumatore va valutata in rapporto alla posizione concretamente assunta e alla finalità del rapporto. Per assicurare una tutela effettiva alla parte debole, la disciplina consumeristica deve quindi estendersi anche all’assistito dal difensore d’ufficio. La Corte ha confermato la competenza del Giudice di pace di Trani, luogo di residenza dell’assistito. Ha inoltre precisato che le procedure con cui il difensore d’ufficio recupera il proprio credito sono esenti da bolli, imposte, spese e contributo unificato: ha pertanto eliminato dalla sentenza la dichiarazione relativa al raddoppio del contributo.

Rilevanza pratica

Per il recupero dei compensi del difensore d’ufficio non è sufficiente fare riferimento al luogo in cui il professionista svolge l’attività o agli ordinari criteri previsti per gli onorari degli avvocati. Quando l’assistito riveste la qualità di consumatore, la domanda deve essere proposta davanti al giudice del suo luogo di residenza o domicilio. La decisione chiarisce inoltre che la procedura di recupero è esente dal contributo unificato e che, in caso di rigetto dell’impugnazione, non può essere disposto il relativo raddoppio.

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