Accreditamento sanitario e limite di età del responsabile sanitario (TAR Puglia n. 1040 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette, per i requisiti organizzativi del personale, alla medesima disciplina dettata per le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, con cui condividono gli standard qualitativi da garantire nell’erogazione delle prestazioni. L’accreditamento istituzionale, nel sistema delle c.d. “tre A” delineato dal d.lgs. n. 502/1992, costituisce concessione-abilitazione tecnica che impone l’osservanza dei medesimi requisiti strutturali e organizzativi delle strutture pubbliche. Ne consegue che la deroga al limite di età di settant’anni per il responsabile sanitario, prevista dall’art. 12, comma 8, L.R. Puglia n. 9/2017, opera esclusivamente per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, e non per le strutture private accreditate. È legittima, pertanto, l’interpretazione regionale che esclude l’estensione della deroga a tali ultime strutture, risultando coerente con il Regolamento regionale n. 3/2010.

Il Fatto

Una società titolare di uno studio medico ambulatoriale monospecialistico, accreditato con il Servizio Sanitario Regionale nella branca delle cd. “branche a visita”, impugna la nota con cui la Regione Puglia ha chiarito che l’art. 12, comma 8, L.R. n. 9/2017 non consente alle strutture private accreditate di mantenere quale responsabile sanitario un professionista che abbia superato i settant’anni, riservando la deroga alle sole strutture monospecialistiche. Impugna altresì la nota successiva, che ha prorogato al 30 settembre 2023 il termine per adeguarsi.

La ricorrente deduce la violazione della normativa nazionale e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, richiamando la relazione illustrativa alla legge regionale di modifica, l’evoluzione della disposizione, il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 giugno 2020 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 195/2021. Chiede inoltre l’accertamento del diritto a mantenere in carica il direttore sanitario ultrasettantenne. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 276 dell’11 luglio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie precedenti sentenze nn. 1461 e 1462 del 2023, con cui si era già espresso sulla correttezza dell’interpretazione regionale. La disposizione regionale fissa il limite di età per la funzione di responsabile sanitario in quello previsto dalla normativa nazionale sulla permanenza in servizio dei dirigenti medici, “fatta eccezione per le strutture private mono-specialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali”.

Il Regolamento regionale n. 3/2010, alla sezione A.01.03.01, prescrive che il fabbisogno di personale sia garantito per limiti di età e condizioni di compatibilità corrispondenti a quelli del personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici. L’art. 15-nonies d.lgs. n. 502/1992 stabilisce il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno, con limite massimo di permanenza al settantesimo anno.

Le strutture private accreditate, osserva il Tribunale, soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche, condividendone gli standard qualitativi. Il sistema delle “tre A” — autorizzazione, accreditamento, accordo contrattuale — esige, per le strutture divenute concessionarie pubbliche, l’osservanza degli stessi requisiti strutturali e organizzativi. L’accreditamento, ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, è provvedimento ibrido di concessione-abilitazione tecnica, strutturato in funzione del servizio pubblico di erogazione delle prestazioni a carico dell’erario.

Non sussiste quindi alcuna violazione di legge né profilo di eccesso di potere. L’interpretazione regionale si inserisce coerentemente nel sistema normo-regolamentare. L’accoglimento della tesi della ricorrente avrebbe imposto al regolatore regionale di modificare contestualmente i requisiti di accreditamento del Regolamento n. 3/2010, modifica non intervenuta. Il Collegio ritiene irrilevanti i principi della Corte costituzionale n. 195/2021, poiché ricorrono le esigenze organizzative che giustificano l’equiparazione del trattamento, e i rilievi dell’Autorità Garante, che non ha impugnato il Regolamento n. 3/2010 nella parte sui requisiti organizzativi.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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