Risarcimento danni da rifiuto di contrarre della P.A. e competenza territoriale (TAR Lazio n. 3971 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale del giudice amministrativo, il criterio della sede dell’ autorità che ha adottato l’ atto cede il passo al criterio dell’ efficacia quando il provvedimento o il comportamento della P.A. spieghi i suoi effetti diretti esclusivamente nell’ ambito territoriale di una sola regione. L’ art. 13, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm. trova applicazione anche con riguardo ai comportamenti della P.A., senza che possa operarsi alcuna distinzione rispetto agli atti provvedimentali in base al titolo della situazione giuridica. Ne consegue che l’ azione di risarcimento del danno da illegittimo rifiuto di contrarre di un’ autorità statale centrale con sede in Roma va radicata davanti al TAR nella cui circoscrizione il pregiudizio si è verificato.
Il Fatto
Le ricorrenti, imprese del settore vitivinicolo con sede in Friuli-Venezia Giulia, erano state inserite nella graduatoria degli aiuti finalizzati alla promozione dei vini dell’ Unione nei Paesi terzi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto regionale di attuazione. L’ AGEA, incaricata delle verifiche precontrattuali, le aveva dichiarate decadute dai benefici per la tardiva presentazione della documentazione contrattuale, impedendo la sottoscrizione della convenzione.
Avverso tale diniego le ricorrenti proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con parere del Consiglio di Stato n. 499/2023 e conseguente DPR del 17 novembre 2023, con annullamento degli atti impugnati. Le ricorrenti agivano quindi davanti al TAR Lazio per il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita definitiva del finanziamento. L’ Avvocatura dello Stato eccepiva preliminarmente l’ incompetenza territoriale in favore del TAR Friuli-Venezia Giulia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione di competenza territoriale alla luce dell’ art. 13 cod. proc. amm., richiamando il carattere di inderogabilità del relativo rilievo, azionabile d’ ufficio fino alla decisione di primo grado ai sensi dell’ art. 15, comma 1, cod. proc. amm., senza che vi ostino provvedimenti cautelari o di altra natura.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, in particolare l’ Adunanza Plenaria n. 4 del 2013 e l’ Adunanza Plenaria n. 13 del 2021, secondo cui il criterio della sede cede a quello dell’ efficacia spaziale quando la potestà pubblicistica produce effetti diretti limitati alla circoscrizione di un solo tribunale periferico.
Su tale base, il Tribunale osserva che l’ azione risarcitoria non implica alcuno scrutinio di atti a contenuto generale, tale da giustificare lo spostamento della competenza verso il TAR Lazio, ma riguarda un comportamento specifico e unitario — il rifiuto di contrarre — i cui effetti lesivi si sono prodotti esclusivamente nel territorio in cui le ricorrenti hanno sede.
Il Collegio respinge la tesi dell’ asserita natura inscindibile del comportamento della P.A., non delimitabile spazialmente, rilevando che l’ art. 13 cod. proc. amm. disciplina la fattispecie non solo con riguardo agli atti ma anche ai comportamenti, senza distinguerne la tipologia e senza consentire alcuna frammentazione del regime di competenza.
Ne deriva l’ applicazione dell’ art. 13, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm. e l’ indicazione, ai sensi dell’ art. 15, comma 4, cod. proc. amm., del TAR Friuli-Venezia Giulia quale giudice competente. Le spese della fase sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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