Ottemperanza e spese di lite: cessata materia del contendere per esecuzione sopravvenuta (TAR Abruzzo n. 275 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta e integrale esecuzione della sentenza da ottemperare da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, il giudice amministrativo è tenuto a esaminare il merito della domanda esclusivamente ai fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione che abbia dato esecuzione solo nel corso del giudizio, dopo la scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è da considerarsi soccombente e va condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, con conseguente distrazione in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti assunte a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docente (RPD) per i periodi di servizio indicati in sentenza, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del giudicato, le docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato, con nota del 29 ottobre 2025, di aver liquidato gli importi dovuti; la parte ricorrente ha confermato la sopravvenuta esecuzione con nota del 20 aprile 2026, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito.
Cionondimeno, il giudice amministrativo ha ritenuto di dover esaminare il ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Tale verifica ha condotto a un esito favorevole alle ricorrenti: la fondatezza del ricorso è dimostrata proprio dall’esatta esecuzione, seppur tardiva, della sentenza da parte dell’amministrazione, avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha inoltre accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione esecutiva ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dando atto del passaggio in giudicato della sentenza, certificato dalla Cancelleria della Corte d’appello, e del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione alla pubblica amministrazione.
Alla luce di tali elementi, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfettariamente in considerazione della serialità della controversia e dell’avvenuta esecuzione, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne aveva fatto richiesta nella nota di passaggio in decisione.
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Nota della Redazione
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