Guardia giurata zoofila, buona condotta e valutazione discrezionale del Prefetto (TAR Calabria n. 1040 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’approvazione per l’esercizio del servizio di guardia particolare giurata zoofila, ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S., è subordinato al possesso del requisito della buona condotta, richiesto in ragione del carattere fiduciario delle funzioni e del rilievo pubblicistico delle stesse. I poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il diniego è sufficientemente motivato mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità. Non è necessario un oggettivo e accertato abuso: è sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico, non fornisca completa affidabilità, potendo rilevare anche condotte non penalmente rilevanti. La motivazione può essere eterointegrata per relationem dal richiamo, nel preambolo e nella parte motiva, al rapporto informativo della forza di polizia operante.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Catanzaro ha respinto l’istanza, presentata dal Presidente Provinciale di un’associazione di guardie ambientali, intesa a ottenere il rilascio del decreto di approvazione per l’espletamento del servizio di guardia giurata zoofila provinciale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004.

L’atto gravato si fondava sul rilievo che l’interessato non possedeva il requisito soggettivo previsto dall’art. 138, comma 1, n. 4, T.U.L.P.S.: era risultato implicato in vicende di natura penale per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, definite con condanna, ed era legato da rapporto di coniugio con persona controindicata. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 138 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria e di motivazione, non risultando le condanne dal certificato del casellario versato in atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto irrilevante la richiesta di stralcio delle allegazioni depositate dall’Amministrazione. Secondo il principio tempus regit actum, richiamato con Cons. St., Sez. IV, n. 539/2019, la legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, senza che rilevino sopravvenienze. Tali allegazioni non costituiscono motivazione postuma: quanto alla relazione, si tratta di atto interno informativo; quanto al rapporto informativo, di atto istruttorio preesistente, richiamato nel preambolo del provvedimento e dunque oggetto di motivazione per relationem.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 138, comma 3, T.U.L.P.S. sottopone lo svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata ad autorizzazione prefettizia, richiedendo la buona condotta. La Corte cost. n. 311/1996 ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui esigeva una condotta morale “ottima” anziché “buona”. Il requisito si giustifica per il carattere fiduciario delle funzioni.

I poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali: i provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, dell’affidabilità (Cons. Stato, Sez. III, n. 1271/2015). La Sezione ha già affermato (TAR Calabria n. 359/2022) che, pur in assenza dei precedenti penali specifici, residua l’obbligo di valutare la specchiatezza del richiedente in funzione dei contenuti della richiesta, non richiedendosi un giudizio di vera e propria pericolosità sociale.

Non occorre un abuso accertato: è sufficiente che il soggetto, in base a un giudizio probabilistico, non fornisca completa affidabilità (Cons. Stato, Sez. III, n. 5828/2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6181/2007). Il Collegio ha quindi ritenuto il provvedimento immune dalle censure: esso si fonda su ragioni di inaffidabilità, potendo assumere rilievo anche condotte non penalmente rilevanti. Il rapporto informativo dei Carabinieri, richiamato nel preambolo, integra la motivazione. Il provvedimento è plurimotivato, emergendo plurime circostanze di controindicazione, tra cui il rapporto di coniugio con persona controindicata. Sono state rispettate le esigenze di contraddittorio con il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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