Obbligo di motivazione rafforzata escluso per la commissione che rivaluta l’offerta (TAR Puglia n. 1040 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la riammissione in gara dell’operatore economico per effetto dell’annullamento giurisdizionale della precedente esclusione non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivazione rafforzata. L’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 si limita a prescrivere che la rinnovata valutazione dell’offerta sia affidata alla medesima commissione giudicatrice, senza prevedere forme di motivazione aggravata. L’attività tecnico-discrezionale della commissione trova la sua sufficiente e necessaria motivazione nell’attribuzione del punteggio numerico, quando la lex specialis predetermini in modo puntuale criteri e sub-criteri di valutazione. Il diverso punteggio attribuito in un distinto lotto di gara non integra irragionevolezza manifesta, operando i lotti come procedure autonome e distinte. La carenza di originalità progettuale è censurabile solo ove costituisca un requisito espressamente prescritto dal disciplinare.

Il Fatto

Il Comune di Taranto indice una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto servizi tecnici di progettazione esecutiva e lavori di infrastrutture per la riqualificazione del trasporto pubblico urbano, finanziato con risorse del PNRR. All’esito delle operazioni di gara la stazione appaltante aggiudica l’appalto a un R.T.I. costituito con una società capofila mandataria e altre imprese mandanti.

Un concorrente propone ricorso avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara, articolando tre motivi incentrati sulla dedotta carenza assoluta di motivazione, sulla violazione della lex specialis, sulla contraddittorietà e irragionevolezza manifesta della valutazione dell’offerta tecnica, con domanda di subentro nel contratto e, in subordine, di risarcimento per equivalente. Le società aggiudicatarie si costituiscono e propongono ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione del concorrente per violazione del divieto di varianti. La causa giunge alla decisione all’udienza del 26 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da un dicastero resistente, ritenendolo estraneo alla missione nel cui ambito sono previsti gli interventi oggetto di gara e, dunque, privo di legittimazione a contraddire.

Nel merito, il primo motivo di ricorso censura l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, che sarebbe imposto quando l’operatore economico sia stato riammesso in gara per effetto dell’annullamento giurisdizionale di un’esclusione illegittima. Il Collegio ritiene la censura suggestiva ma non condivisibile. L’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, nelle ipotesi di riammissione, si limita a prevedere che l’attività valutativa sia affidata alla medesima commissione che aveva disposto l’esclusione, senza introdurre forme di motivazione aggravata.

La giustificazione dell’attività tecnico-discrezionale risiede, per il Collegio, nella stessa attribuzione del punteggio numerico: il disciplinare predetermina in modo puntuale ben sette criteri di valutazione dell’offerta tecnica, taluni dei quali articolati in sub-criteri particolarmente dettagliati. Tale predeterminazione rende superflua ogni motivazione ulteriore rispetto alla misura del punteggio assegnato.

Quanto alla dedotta irragionevolezza, il Tribunale esclude che il diverso punteggio conseguito dal ricorrente in un distinto lotto di gara possa assumere rilievo. Le procedure relative a lotti differenti sono distinte e autonome, e le relative commissioni operano con piena autonomia valutativa: da tale circostanza non può inferirsi l’irragionevolezza manifesta che sola consente il sindacato di legittimità sull’attività tecnico-discrezionale della stazione appaltante. Per la stessa ragione il secondo motivo è respinto.

Il terzo motivo riguarda la positiva valutazione del progetto delle pensiline proposto dall’aggiudicatario, ritenuto identico a quello già presentato in altra gara, da cui deriverebbe la mancanza di originalità progettuale e la necessità di esclusione o di sottrazione del punteggio. Il Collegio rileva che l’originalità non è elemento prescritto dalla lex specialis e che il brand costituisce solo uno dei molteplici profili, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo dal disciplinare, da cui la commissione può trarre la propria valutazione in termini migliorativi. Non si ravvisano pertanto abnormità valutative né irragionevolezze manifeste.

Il ricorso introduttivo è quindi rigettato in quanto infondato. La reiezione determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse delle società controinteressate, il cui esito favorevole era condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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