Ottemperanza di sentenza del giudice ordinario per crediti retributivi dei docenti e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1651 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, senza diritto a compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori anticipatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per l’importo di euro 1.538,10. La sentenza, pubblicata il 18.12.2024 e notificata in forma esecutiva il 16.01.2025, è passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, notificato il 30.09.2025 e depositato il 01.10.2025, chiedendo l’esecuzione coattiva del dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Ha ritenuto il ricorso ammissibile in quanto proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, qualificando come tale quella del Tribunale di Lecce, come attestato dalla cancelleria. Ha inoltre verificato la regolarità della notifica e il rispetto del termine dimezzato per il deposito del ricorso, ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’osservanza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato né aveva contestato l’inadempimento, con conseguente fondatezza della pretesa. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o un suo delegato, con il compito di fornire esecuzione alla sentenza nel successivo termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
La pronuncia ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. La decisione conferma l’operatività del meccanismo di esecuzione dei giudicati del giudice ordinario contro la pubblica amministrazione, con la predisposizione di uno strumento acceleratorio e sostitutivo in caso di perdurante inerzia dell’ente debitore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.