L’errore di valutazione delle prove non integra la revocazione (Cons. Stato n. 10422 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non costituisce causa di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., l’errore di valutazione o di giudizio, né l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali. Parimenti non integra il vizio revocatorio l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, allorché la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita. Tali evenienze danno luogo a un ipotetico errore di giudizio, censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un terzo ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento. È pertanto inammissibile il ricorso revocatorio che, deducendo l’errata supposizione su singoli punti controversi già decisi, solleciti il giudice a rivalutare l’intero thema probandum e decidendum.
Il Fatto
Il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. s.p.a. aveva dichiarato la decadenza della Società Agricola Brugnetto dalle tariffe incentivanti riconosciute a un impianto fotovoltaico, con la maggiorazione prevista per i moduli realizzati all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. A fondamento del provvedimento il GSE aveva addotto la non riferibilità ai moduli installati delle certificazioni prodotte, l’emissione di un nuovo certificato in data successiva alla produzione dei moduli, nonché la presenza di etichette con difetti di incollaggio e di codici seriali non univoci quanto al sito di produzione.
Il TAR Lazio, sez. III ter, n. 393 del 2022 ha respinto il ricorso contro la decadenza e accolto i motivi aggiunti contro il diniego di riesame. La Sezione Seconda, con sentenza n. 1287 del 2025, ha accolto l’appello della società, ritenendo non giustificata la decadenza, con effetto conformativo alla corresponsione degli incentivi. Il GSE ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., articolando tre motivi rescindenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il ricorso revocatorio muovendo dal perimetro del vizio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. e prescinde dalle plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dall’appellata, poiché tutti i motivi risultano comunque infondati.
I tre vizi dedotti riguardano aspetti che hanno costituito altrettanti punti controversi della lite, sui quali la sentenza revocanda si è espressamente pronunciata: la riferibilità ai singoli moduli delle certificazioni prodotte; la riferibilità del codice seriale alla produzione nello stabilimento polacco o anche in quello cinese; la valenza probatoria dei difetti di incollaggio e dei residui di colla sulle targhette.
La Corte rileva che non costituiscono causa di revocazione l’errore di valutazione o di giudizio e, in particolare, l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali. Non lo è nemmeno l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio. La questione controversa risulta risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici e di un esame critico della documentazione acquisita. Tali profili danno luogo, semmai, a un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante revocazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 8966 del 2025; sez. VI, n. 8377 del 2025; sez. V, n. 7818 del 2025; sez. II, n. 8967 del 2025), secondo cui ammettere il rimedio in simili casi lo trasformerebbe in un terzo ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento. I motivi sollecitano, infatti, una rivalutazione dell’intero thema probandum e decidendum.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del GSE alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.