Potere del concessionario stradale di valutare la pericolosità delle alberature (TAR Sicilia n. 2153 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al concessionario di una strada statale in regime di concessione spettano, in luogo dell’ente proprietario, i poteri e i doveri di manutenzione e di sicurezza della circolazione, ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis, cod. strada. Tra tali poteri rientra il potere-dovere di accertare in via autonoma la pericolosità delle alberature poste lungo la sede stradale e di disporne l’abbattimento. Il sindaco non può opporsi a tali determinazioni con un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 adottata per finalità di tutela paesaggistica, estranee al perimetro dei presupposti di legge. L’ordinanza sindacale che sospende i lavori di abbattimento è pertanto illegittima per incompetenza e difetto di presupposti.
Il Fatto
La società concessionaria della rete stradale e autostradale di interesse nazionale agiva per l’annullamento dell’ordinanza con cui il sindaco di un Comune aveva disposto l’immediata sospensione dei lavori di abbattimento di alberi di alto fusto lungo un tratto di strada statale, in attesa di chiarimenti richiesti con una nota contestuale.
Il provvedimento era stato adottato ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e motivato con la necessità di tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico rappresentato dalle alberature. La ricorrente deduceva la violazione del quadro normativo delle competenze, l’incompetenza del sindaco, il difetto dei presupposti e della motivazione, oltre alla mancanza della temporaneità degli effetti. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 14, comma 2-bis, cod. strada, che attribuisce al concessionario i poteri e i compiti dell’ente proprietario, e dall’art. 18, comma 4, cod. strada, che rimette al giudizio dell’ente proprietario della strada la verifica dell’eventuale ostacolo o riduzione del campo visivo necessario alla sicurezza della circolazione.
Da tale disciplina si trae il riconoscimento, in capo al concessionario, del potere-dovere di accertamento delle situazioni di fatto rilevanti per la sicurezza stradale. Richiamando Cass. civ. n. 19781 del 2006, il Tribunale ribadisce che all’ente proprietario è attribuito il potere-dovere di verificare le situazioni esistenti e di dettare le prescrizioni necessarie a eliminare ogni pericolo attuale.
Su questa base, il Collegio afferma che rientra tra i compiti dell’ente concessionario anche la verifica della pericolosità delle alberature poste lungo la strada ai fini del loro eventuale abbattimento. Se la legge attribuisce la responsabilità della manutenzione e della sicurezza stradale, allora deve ritenersi coerente riconoscere al medesimo soggetto anche il potere di accertare la sussistenza della relativa pericolosità, come confermato da Cons. Stato n. 10174 del 2024.
Pertanto è fondato il primo motivo di ricorso: con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha illegittimamente impedito al concessionario di svolgere lavori ritenuti necessari per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità. La motivazione paesaggistica addotta dal sindaco esula dai presupposti dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000.
Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione della peculiarità della vicenda e della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.