L’approvazione del PEF non si esaurisce nella presa d’atto dell’ETC (Cons. Stato n. 10317 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Autorità di regolazione dispone un supplemento istruttorio e prende atto dei parametri e delle valutazioni rimessi all’Ente territorialmente competente non costituisce l’atto conclusivo del procedimento di approvazione del PEF aggiornato e validato. La presa d’atto è presupposto, e non esito, della verifica di coerenza regolatoria, che si conclude solo con l’approvazione e non si risolve in un mero controllo formale. L’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio è quello all’ottenimento di un provvedimento conclusivo autonomamente impugnabile, non quello a un riscontro sulle singole contestazioni. La mera comunicazione dell’intenzione di disporre un riesame delle determinazioni tariffarie non esonera dall’obbligo di provvedere né proroga il termine procedimentale.
Il Fatto
Il gestore del servizio di igiene urbana in due comuni pugliesi ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato da ARERA sui procedimenti di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei PEF, validati dall’ETC regionale con distinte determine e trasmessi in pari data all’Autorità. Il TAR Lombardia ha dichiarato l’illegittimità del silenzio, ordinando ad ARERA di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 90 giorni e nominando, in caso di inerzia, il commissario ad acta.
ARERA ha appellato, deducendo la sopravvenuta carenza di interesse per effetto di una propria delibera e, in via subordinata, della nota con cui l’ETC ha comunicato la necessità di un riesame delle predisposizioni tariffarie. Il gestore ha depositato le nuove determine con cui l’agenzia ha concluso il riesame confermando gli atti di validazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità dell’appello. L’adozione, nelle more, di nuovi atti di validazione non è idonea, di per sé, a elidere l’interesse attuale e concreto di ARERA alla riforma della sentenza nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del silenzio sul procedimento relativo al precedente atto di validazione.
Il Collegio rileva che l’appello censura la sentenza unicamente nel capo con cui è stata respinta l’eccezione di improcedibilità. Nessuna censura è stata articolata avverso i capi che hanno individuato nell’art. 2 della legge n. 241/1990 il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, hanno collocato la decorrenza nella presentazione del PEF validato e hanno escluso efficacia sospensiva alla richiesta di chiarimenti intervenuta a termine scaduto. Su tali capi si è formato il giudicato.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La delibera valorizzata da ARERA non reca una valutazione di coerenza regolatoria, ma sancisce l’applicazione provvisoria della tariffa stabilita dall’ETC «fino all’approvazione da parte dell’Autorità», confermandone la natura endoprocedimentale. La presa d’atto dei parametri costituisce il presupposto, e non l’esito, della verifica rimessa all’Autorità, la quale — come chiarito da Cons. Stato sez. IV n. 9788 del 2024 — non ha natura di mero controllo formale del PEF validato, ma si estende alla verifica dell’equilibrio della gestione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La nota dell’ETC è stata depositata in primo grado oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., come ridotti dal rito camerale ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.. Nel merito, alla data della comunicazione il termine per la conclusione del procedimento era già decorso: la mera comunicazione dell’opportunità di un riesame non esonera dall’obbligo di provvedere né integra un’ipotesi legale di proroga.
Le nuove determine di validazione, di contenuto confermativo, non hanno avviato un nuovo procedimento, ma sostituito un atto endoprocedimentale nell’ambito dell’unico procedimento già avviato, da concludere entro il termine di 90 giorni. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e della nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento; spese compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.