Autotutela non doverosa e legittimità del permesso di costruire su area vincolata (Cons. Stato n. 10433 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere in via di autotutela a fronte della diffida di un privato o di un’associazione a riesaminare un titolo edilizio già rilasciato. Il potere di autotutela è officioso e ampiamente discrezionale nell’an, sicché la richiesta del privato integra una mera sollecitazione priva di valore cogente. La natura asseritamente vincolata dell’ordine demolitorio invocato non muta il quadro, quando la legittimità del titolo sia già stata accertata con pronuncia passata in giudicato. Il giudicato spiega efficacia anche nei confronti di chi, non parte del precedente giudizio, eserciti una pretesa omogenea per consistenza e contenuti a quella ivi decisa.
Il Fatto
Un’associazione riconosciuta a carattere nazionale, legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986, diffidava il Comune a esercitare i poteri ripristinatori e sanzionatori su un edificio residenziale plurifamiliare realizzato in forza di un permesso di costruire e di una successiva variante. L’associazione assumeva che l’area fosse gravata dal vincolo paesaggistico e che i titoli edilizi fossero illegittimi per profili ambientali e urbanistici.
Il Comune negava l’autotutela, escludendo i presupposti per rivedere la legittimità dei provvedimenti emanati. Il TAR Liguria rigettava il ricorso dell’associazione, che appellava deducendo la doverosità dell’intervento demolitorio, il travisamento di una precedente pronuncia del Consiglio di Stato e l’illegittimità della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta unitariamente i primi due motivi nella parte in cui pretendono di configurare una doverosità dell’autotutela. Il principio è smentito dalla giurisprudenza consolidata: si tratta di un caposaldo del diritto amministrativo, posto a tutela della certezza e stabilità dei rapporti giuridici sorti dai provvedimenti amministrativi.
Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 2564 del 2022, la sentenza ribadisce che il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni, prive di valore giuridicamente cogente. Ammettere il contrario introdurrebbe un rimedio ulteriore rispetto al sistema di impugnativa degli atti, in violazione del principio di inoppugnabilità.
La non doverosità si impone a maggior ragione nel caso concreto, poiché la legittimità dei titoli era stata accertata dal TAR con la sentenza n. 807/2014, confermata da Cons. Stato n. 1957 del 2015. Quanto al dedotto contrasto con il vincolo ambientale, la Corte rileva che quella pronuncia lo aveva escluso, riconoscendo la deroga in ragione dell’avvenuta urbanizzazione dell’area; quanto ai profili urbanistici, il TAR aveva escluso la violazione degli standard, computando nel calcolo anche gli spazi di manovra e accesso ai sensi dell’art. 19 l.r. n. 16/2008.
Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente letto il dictum del 2015, che ha esteso la deroga anche alle zone C, ha valorizzato la destinazione effettiva dell’area alla data di entrata in vigore della legge Galasso e ha considerato il sopravvenuto incremento di edificazione. Tali valutazioni sono ormai coperte dal giudicato.
Quanto all’obiezione che l’associazione non era parte di quel giudizio, la Corte replica che essa ha esercitato una pretesa omogenea a quella ivi decisa, con esiti a essa estensibili. Diversamente opinando, si aggirerebbero i termini decadenziali, consentendo di rimettere in discussione la legittimità degli atti cambiando solo il soggetto ricorrente. Il terzo motivo è pertanto inammissibile e comunque infondato. Il rigetto del gravame conferma la condanna alle spese di primo grado per soccombenza, liquidate in euro 4.000,00.
Nota della Redazione
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