Interesse all’accertamento tardivo e improcedibilità (TAR Lombardia n. 3019 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. a fini risarcitori, costituisce una emendatio libelli che deve essere avanzata, a garanzia del contraddittorio, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.. La dichiarazione tardiva, resa solo nel corso della discussione in pubblica udienza, non assume rilevanza e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora l’utilità sostanziale pretesa sia stata comunque conseguita.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la comunicazione con cui gli era stato reso noto il voto della prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense e la non ammissione alla prova orale, unitamente al verbale della Sottocommissione relativo alla correzione dell’elaborato. Nel corso della discussione in pubblica udienza, il difensore dichiarava che l’interessato aveva nel frattempo superato la prova orale dell’abilitazione, ma insisteva comunque per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, manifestando l’intenzione di proporre una successiva azione risarcitoria.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il superamento della prova orale esclude l’interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento di non ammissione, essendo l’utilità pretesa ormai conseguita. La permanenza di un interesse al solo accertamento dell’illegittimità dell’atto, anche ai fini di una futura azione risarcitoria, avrebbe potuto essere valorizzata solo se la relativa dichiarazione fosse stata resa tempestivamente.
Richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, il Collegio ha precisato che l’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. non richiede la specificazione dei presupposti della domanda risarcitoria, né la sua proposizione nel medesimo giudizio, essendo sufficiente una semplice dichiarazione di interesse.
Tuttavia, la dichiarazione, che modifica la domanda originaria configurando un’ipotesi di emendatio libelli, deve essere avanzata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. a garanzia del contraddittorio. Nel caso di specie, la dichiarazione resa in pubblica udienza è intervenuta dopo il decorso di tali termini e non può, pertanto, assumere rilevanza.
Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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