Condono edilizio, integrazione tardiva inammissibile e sanatoria eccezionale (Cons. Stato n. 10432 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio è retta dal principio della domanda, con la conseguenza che l’amministrazione non può estendere la sanatoria a interventi per i quali il titolo non è stato richiesto, né il privato può integrarla oltre la scadenza dei termini di legge. La legge n. 326/2003 integra una normativa eccezionale, soggetta a interpretazione tassativa, che non tollera rimessioni in termini improprie. L’eventuale conoscenza degli abusi da parte dell’ente è circostanza neutra, dovendo l’autorità rispettare la corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il diniego di integrazione costituisce atto vincolato, rispetto al quale la mancanza del preavviso di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 non incide sull’esito, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso.
Il Fatto
La parte appellante, proprietaria di un immobile in Napoli, aveva ottenuto nel 2010 il condono edilizio per una serie di interventi eseguiti senza titolo, tra cui una veranda, l’ampliamento di un manufatto, la sostituzione di una pavimentazione e l’accorpamento di due vani. La struttura di copertura del terrazzo su due livelli non era stata ricompresa nella domanda di sanatoria presentata nel 2004.
Nel 2017 la parte chiedeva l’integrazione del condono per tale struttura, sostenendo che l’omissione era frutto di un mero errore tecnico. Il Comune di Napoli rigettava l’istanza con nota del 25 luglio 2017. Il TAR Campania respingeva il ricorso e la parte proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e il vizio di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge tutti i motivi. Sul primo, il Collegio rileva che alla carenza del preavviso di rigetto era applicabile l’art. 21-octies legge n. 241/1990: poiché la domanda originaria non comprendeva gli interventi sul terrazzo, il diniego era atto dovuto e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Mancavano peraltro aspetti tecnici controversi, sì che l’apporto procedimentale del privato sarebbe stato inutile.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la genericità della motivazione. Il provvedimento ha correttamente operato una valutazione preliminare di ammissibilità, giungendo alla irricevibilità dell’istanza per assenza dei presupposti della legge n. 326/2003. Con quella domanda si era tentato di ottenere, oltre i termini consentiti, la sanatoria di un intervento di cui non era provata l’edificazione entro il termine del 31 marzo 2003. Il Comune non era tenuto a ulteriori valutazioni sulla sanabilità, che sarebbero state attività ultronea.
Sul terzo motivo, il Collegio esclude l’errore tecnico. Nell’istanza del 2004 non vi era alcun riferimento al manufatto, né sui grafici né sulle fotografie, e per esso non risultava versata alcuna oblazione. Il provvedimento di condono del 2010 era stato notificato senza che i richiedenti rilevassero l’asserita omissione. Si tratta dunque di errore intenzionale o quantomeno di errore non scusabile, addebitabile alla parte.
La Corte sottolinea che la procedura condonistica è normativa eccezionale, di interpretazione tassativa, e non consente di porre rimedio a tali condotte quattordici anni dopo la scadenza dei termini. La conoscenza degli abusi da parte del Comune è circostanza neutra: l’ente doveva rispettare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e non avrebbe potuto estendere la sanatoria a un intervento non richiesto. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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