Ordinanza sindacale contingibile e urgente per accesso carraio inadeguato (Cons. Stato n. 10450 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può adottare ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 quando sussiste un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, e tale presupposto non richiede necessariamente l’imprevedibilità della situazione. Il pericolo può derivare dall’apertura di un accesso carraio su strada provinciale che imponga manovre di ingresso e uscita idonee a creare intralcio alla circolazione. La competenza a emanare il provvedimento spetta al Sindaco del territorio interessato, non al dirigente dell’ente proprietario della strada. Nel giudizio di annullamento, la sopravvenuta perdita di efficacia dell’atto per il verificarsi del termine finale rende il ricorso improcedibile per difetto di interesse, ma se la parte ha dichiarato di avere un interesse ai fini risarcitori il giudice deve pronunciarsi sulla illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., senza esaminare i presupposti della futura domanda risarcitoria.
Il Fatto
La Provincia di Bologna rilasciava alla società ricorrente l’Autorizzazione Unica del 5.7.2013 per costruire e gestire un impianto a biomasse, individuando il sedime in zona collegata alla strada provinciale tramite due accessi carrai. Il Comune dapprima istituiva un divieto di transito su uno dei due passi; quel provvedimento veniva annullato dal TAR e la decisione confermata in appello.
Con successiva ordinanza il Sindaco sospendeva il passo carraio sull’altro accesso per tutti i mezzi afferenti al cantiere, fino all’adeguamento del passo stesso. La società impugnava l’atto davanti al TAR Emilia Romagna, che dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, sul rilievo dell’acquiescenza e della perdita di efficacia dell’ordinanza dopo l’esecuzione dei lavori. Proponeva appello, dolendosi anche del mancato esame dei motivi ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide la declaratoria di improcedibilità. La parte dispositiva dell’ordinanza impugnata fissava un termine finale: la sospensione valeva fino alla realizzazione dell’adeguamento del passo carraio, autorizzato dalla Provincia con provvedimento del 24.7.2014. Avvenuta l’opera, si è inverato il termine e l’efficacia dell’atto è venuta meno, con conseguente difetto di interesse.
Coglie invece nel segno la doglianza sul mancato accertamento ai fini risarcitori. Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, il Consiglio di Stato ribadisce che per procedere all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. basta dichiarare l’interesse risarcitorio nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio. Il giudice deve quindi esaminare i motivi come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. In sede di conferenza di servizi il Comune aveva contestato solo l’aumento astratto del traffico, tesi superata dai tecnici provinciali. L’ordinanza impugnata si fonda invece su criticità specifiche: l’inadeguatezza intrinseca dell’accesso carraio, realizzato su proprietà comunale senza concessione, e l’assenza del corridoio ecologico imposto dal PTCP. Tali profili non sono stati specificamente contestati, e il pericolo connesso alle manovre basta a giustificare l’atto. Irrilevanti restano i rilievi sui mezzi ordinari e sul piano del traffico.
Quanto ai presupposti, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 774 del 2017: le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo irreparabile e imminente, non altrimenti fronteggiabile, con effetti provvisori e proporzionati. Non è necessaria l’imprevedibilità, potendo il pericolo derivare dall’apertura di un accesso che imponga manovre di intralcio alla circolazione.
È infine infondato il motivo sull’incompetenza: il potere ex art. 54 TUEL è attribuito al Sindaco del territorio interessato. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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