Sovracanone BIM esteso agli impianti non montani, inammissibile doglianza perimetrazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 24516 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, l’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, nell’estendere l’onere del pagamento del sovracanone di cui alla legge n. 959/1953 anche agli impianti di potenza non modesta con opere di presa ubicate in territori di Comuni compresi in bacini imbriferi montani già delimitati, ha reintrodotto l’originario sistema del testo unico, onerando tutti gli impianti senza discrimine altimetrico. Ne consegue che sono soggetti al sovracanone anche gli impianti siti nei Comuni rivieraschi ma posti al di fuori del perimetro montano, risultando irrilevante la loro collocazione altimetrica e rendendosi superflua ogni verifica sulla correttezza della perimetrazione del bacino. È quindi inammissibile il motivo di ricorso che censuri la sentenza di merito per non aver disapplicato i decreti ministeriali di perimetrazione, atteso che la verifica della corretta delimitazione del bacino trasmoda in un accertamento di merito estraneo al giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Vomano e Tordino di Teramo richiedeva al Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano il pagamento del sovracanone di cui alla legge n. 959/1953 per l’utilizzo a scopo idroelettrico dell’acqua in due centrali, per il periodo dal 2005 al 2013. Il Consorzio di Bonifica disconosceva l’obbligo, sostenendo che le opere di presa non rientravano nel perimetro del bacino imbrifero montano. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 3/2024, accoglieva l’appello, condannando il Consorzio di Bonifica al pagamento dei sovracanoni per il periodo dall’11.3.2008 al 31.12.2022. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 e la mancata disapplicazione dei decreti ministeriali di perimetrazione del bacino.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, preliminarmente, hanno escluso ogni rilevanza alla circostanza che il Consorzio ricorrente avesse impugnato la sentenza di merito anche con ricorso per revocazione. La pendenza del giudizio di revocazione non è di ostacolo alla trattazione del ricorso per cassazione, attesa l’autonomia tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 398 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 353/1990.
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censurava la sentenza per aver ritenuto che l’obbligazione sorgesse in ragione della ricadenza delle opere di presa nel “bacino imbrifero” e non nel “bacino imbrifero montano”. Sul punto, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso con la sentenza n. 25949/2020 e l’ordinanza n. 2767/2023, secondo cui la novella di cui all’art. 1, comma 137, legge n. 228/2012 ha reintrodotto l’onere del sovracanone per “tutti gli impianti senza discrimine altimetrico”, ovvero anche quelli siti in Comuni rivieraschi ma posti al di fuori del perimetro montano. Il ricorrente, non confrontandosi con tale sviluppo interpretativo, si è sottratto all’onere di specificazione della censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla mancata disapplicazione dei decreti ministeriali di perimetrazione (d.m. 14.12.1954 e d.m. 26.4.1976), la Corte ne ha assorbito la doglianza, rilevando che, alla luce del principio sopra ricordato, la definizione del perimetro risulta irrilevante, essendo dirimente la sola circostanza che gli impianti ricadano nel territorio di un Comune compreso in un bacino imbrifero montano. La denuncia di illegittimità delle perimetrazioni è stata inoltre ritenuta del tutto generica, nonché preclusa in sede di legittimità, poiché la verifica della corretta perimetrazione del bacino “trasmoda nella richiesta di un accertamento di merito estraneo all’impugnazione di legittimità”, come già puntualizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25949/2020.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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