Termini del procedimento disciplinare militare e natura recettizia della contestazione degli addebiti (TAR Puglia n. 104 del 27.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare militare di corpo, previsto dall’art. 1046, comma 1, lettera h, n. 6, del d.P.R. n. 90/2010, decorre dalla notificazione della contestazione degli addebiti e non dalla data della sua adozione, avendo l’atto natura recettizia. La regola del “senza ritardo” di cui all’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010 non fissa un termine perentorio, ma impone una tempestività dell’azione disciplinare da valutarsi secondo ragionevolezza, in relazione al momento di conoscenza dei fatti e alle concrete possibilità di esercizio del potere. Il diniego di accesso difensivo non impugnato con il rito speciale ex art. 116 cod. proc. amm. non può essere contestato in via indiretta nel giudizio sull’atto sanzionatorio.
Il Fatto
Un Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri impugna davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui il Comando Provinciale ha rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero”, inflitta dal Comandante della Compagnia per il mancato rispetto dell’ordine di servizio impartito e per il disordine della divisa, essendosi presentato al superiore senza il previsto copricapo.
Il ricorrente deduce plurimi profili: violazione del diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990; carenze istruttorie; incolpazione generica; difetto di motivazione; tardività dell’avvio del procedimento e superamento del termine finale di conclusione. Il Ministero della Difesa si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto all’accesso difensivo, il diniego opposto all’istanza non è stato impugnato con il rito speciale ex art. 116 cod. proc. amm.: il rilievo è quindi inammissibile in via dirimente. Le doglianze sulla mancata contestazione a carico di altre pattuglie e sull’acrimonia personale del superiore risultano irrilevanti, non potendosi invocare a proprio favore l’eventuale illegittimità perpetrata a favore di altri.
La censura sulla mancata specifica annotazione della condotta nell’ordine di servizio è infondata: il visto apposto indica luogo e ora, oggettivamente collocati in un settore diverso da quello comandato, e la presentazione senza berretto risulta dalla relazione di servizio redatta nell’immediatezza. Tali relazioni, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fanno piena prova fino a querela di falso, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di disconoscimento (in termini, Cons. Stato, Sez. I, n. 1957/2021).
Anche le censure su incolpazione generica e difetto di motivazione sono disattese: la contestazione reca in modo chiaro fatti, luogo, data e condotte, e gli addebiti sono ex se idonei a supportare la sanzione. Sulla tempestività dell’avvio, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il “senza ritardo” dell’art. 1398 cod. ord. mil. non fissa un termine perentorio ma una regola di ragionevolezza (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 699/2016); nella specie tra conoscenza dei fatti e contestazione è trascorso circa un mese, termine ragionevole.
Quanto al termine finale, il Collegio afferma che i novanta giorni decorrono dalla notificazione della contestazione, stante la sua natura recettizia (Cass. n. 20074/2008; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2550/2002), a garanzia del diritto di difesa. Nella specie la contestazione del 24 gennaio 2022 è stata notificata il 30 gennaio 2022 e la sanzione adottata il 28 aprile 2022, entro il termine. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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