Infortunio in prova concorsuale e onere di prova dell’idoneità fisica (Cons. Stato n. 1049 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice nel corso della prova concorsuale fa piena prova fino a querela di falso e, se non vi risulta annotato l’infortunio dedotto dal candidato, la prova contraria non può essere fornita con certificati medici successivi e privi di nesso temporale e causale certo. L’inidoneità fisica accertata in esito alla prova di acquaticità è ragionevole e proporzionata causa di esclusione dalla speciale procedura di reclutamento, perché le capacità tecnico-operative richieste servono a fronteggiare situazioni di pericolo ordinarie nella funzione di vigile del fuoco. La lex specialis di ciascuna procedura concorsuale disciplina autonomamente modalità e tempi delle prove, senza che un principio imponga uniformità tra tornate successive.

Il Fatto

Il ricorrente, già volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, partecipava alla procedura speciale di reclutamento a domanda riservata al personale volontario. Nel corso della prova di acquaticità, svoltasi il 12 aprile 2023, superava il tempo massimo di trentacinque secondi, impiegando quaranta secondi e diciassette centesimi, e veniva quindi escluso per inidoneità.

Impugnava così davanti al TAR Lazio gli atti della procedura, sostenendo di essersi infortunato durante l’esercizio e di aver visto compromessa la prestazione. Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso con sentenza n. 16021 del 2024, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato. L’appellante riproponeva le censure in appello, deducendo violazione delle regole concorsuali, del favor partecipationis, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado, esaminando congiuntamente i motivi per economia processuale. Il punto centrale è il rilievo probatorio del verbale della prova, che fa piena prova fino a querela di falso e non reca alcuna annotazione dell’infortunio lamentato.

Quanto alla documentazione sanitaria, la Sezione condivide la lettura del TAR. Il certificato del medico curante si limita a riferire il dolore dichiarato dal paziente; il referto del Pronto Soccorso è intervenuto a cinque giorni di distanza dalla prova, senza che si possa escludere una diversa origine causale, e reca evidenza di una preexistente sintomatologia. Manca dunque la dimostrazione del nesso eziologico tra l’esercizio e la condizione morbosa, che nei precedenti favorevoli era stata accertata da strutture pubbliche in prossimità temporale con l’incidente.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 3469 del 2023): le prove di acquaticità verificano la capacità di fronteggiare situazioni di pericolo tutt’altro che eccezionali nella carriera del vigile del fuoco. Ne segue che l’esclusione dalle liste dei volontari è conseguenza ragionevole e proporzionata, non potendosi impiegare chi è stato giudicato inidoneo proprio alle mansioni per cui è stato ritenuto inadatto.

Le censure sulle modalità di svolgimento sono parimenti infondate: l’allegato C al bando non impone profondità o dimensioni della piscina; nulla è dedotto in concreto sulla incidenza della scarsa visibilità del cronometro; le misurazioni sono automatiche, integrate da un sistema manuale previsto a maggiore tutela del candidato. Lo scarto di oltre cinque secondi non è marginale e, quanto alla diversità di tempi rispetto a procedure precedenti, vale il principio di autonomia della lex specialis di ciascun concorso (Cons. Stato, Sez. III, n. 114 del 2025).

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado per giustificate ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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