Prova orale sotto soglia e autonomia valutativa dei titoli nella procedura concorsuale (Cons. Stato n. 10353 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per l’accesso alla dirigenza, la valutazione dei titoli e la prova orale costituiscono fasi distinte e autonome del processo valutativo. Il raggiungimento del punteggio minimo all’orale è condizione autonoma di superamento della prova e ad esso non concorre il punteggio dei titoli. Ne consegue che il candidato non ammesso per insufficienza della prova orale non ha titolo a dolersi dell’attribuzione del punteggio dei titoli, né può invocare un effetto caducante della loro rivalutazione sulla prova orale. I motivi aggiunti in appello sono ammissibili solo per vizi di atti già impugnati in primo grado, emersi da documenti non prodotti dalle altre parti; non per impugnare atti nuovi.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per 175 posti di dirigente di seconda fascia indetto dall’amministrazione resistente. Per i titoli riceveva un punteggio di 1,2/100, che contestava; alla prova orale riportava 37,51 punti, inferiore al minimo di 70 richiesto dal bando, risultando non idoneo.
Il TAR respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Il primo giudice riteneva infondate le censure sulla composizione della Commissione e sulla prova orale e, per l’effetto, dichiarava venuto meno l’interesse all’esame dei motivi sulla valutazione dei titoli. Respinta anche la domanda risarcitoria per difetto di antigiuridicità. L’appellante proponeva appello e, in corso di causa, motivi aggiunti avverso la nomina della nuova Commissione e la nuova graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e dichiara inammissibili, oltre che infondati, i motivi aggiunti. Il primo motivo è infondato: il TAR non ha mai affermato l’assenza di interesse ad agire, ma ha rilevato il venir meno dell’interesse a una specifica censura, quella sui titoli, in ragione del rigetto delle doglianze sulla Commissione e sull’orale. L’art. 8, comma 5, del bando stabilisce che la prova orale si supera con almeno 70/100: il mancato raggiungimento è in ogni caso preclusivo, a prescindere dal punteggio dei titoli.
Il secondo motivo è infondato. Sulla composizione della Commissione, il Collegio conferma la prevalenza del regolamento di amministrazione dell’ente, adottato in forza dell’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 300/1999. L’antinomia con l’art. 28 d.lgs. n. 165/2001 va risolta tra norme di rango primario con il criterio di specialità, non di gerarchia. Quanto all’esperto in public management, l’appellante non ha censurato il capo della sentenza che lo configura come integrazione esterna alla Commissione.
Il terzo motivo è infondato nel merito. Non vi è prova che il candidato sia stato interrogato sugli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti; la scheda di valutazione attesta l’esposizione del percorso formativo e professionale. Le censure sullo svolgimento del colloquio da parte di un solo commissario e a porte chiuse si risolvono in mere illazioni, prive di principio di prova e contraddette dagli atti.
Il quarto motivo è infondato perché la valutazione dei titoli si colloca a monte dell’orale e non ne incide sull’esito. I motivi aggiunti sono inammissibili ex art. 104, comma 3, c.p.a.: impugnano atti nuovi, non vizi emersi da documenti non prodotti in primo grado. Nel merito, la revoca ha efficacia ex nunc ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, e il principio di conservazione degli atti conferma l’autonomia delle fasi. La sentenza è confermata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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