Gestione associata di sede farmaceutica e immodificabilità soggettiva della compagine (C.G.A.R.S. n. 1053 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione in forma associata al concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche è ammessa dal legislatore a condizione che la volontà degli associati di gestire la farmacia in forma associata perduri per l’intera procedura e, una volta conseguita la titolarità, sia mantenuta dai medesimi vincitori su base paritaria per tre anni. Da tale disciplina deriva il principio di immodificabilità soggettiva della compagine associata. L’individuazione di un referente, cui il bando demanda la ricezione delle comunicazioni inerenti al concorso, risponde a esigenze di semplificazione e accelerazione procedimentale e non priva gli altri farmacisti della legittimazione a interloquire con l’Amministrazione. Ne consegue che la rinuncia alla partecipazione comunicata da uno degli associati è valida ed efficace, anche se non trasmessa tramite il referente o la piattaforma ministeriale, e determina l’esclusione dell’intera associazione dalla procedura.
Il Fatto
Un farmacista, in proprio e quale referente di un’associazione tra farmacisti, ha partecipato al concorso straordinario bandito nel 2013 per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana. All’esito del sesto interpello l’associazione risultava assegnataria di una sede nel Comune di Siracusa e il referente formalizzava l’accettazione tramite la piattaforma informatica ministeriale.
Una degli associati trasmetteva poi via PEC una comunicazione di rinuncia alla sede, non inoltrata tramite la piattaforma istituzionale. L’Amministrazione regionale recepiva la rinuncia e, con decreto dirigenziale, escludeva l’associazione dall’assegnazione. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 759 dell’8 aprile 2025, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Propone appello la parte soccombente, deducendo ultrapetizione, violazione dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, insussistenza della mutatio libelli ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, che consente il cumulo dei titoli per la gestione associata ma condiziona la titolarità della farmacia al mantenimento della gestione stessa da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio, salve premorienza o sopravvenuta incapacità. A questa previsione si affiancano le clausole della lex specialis, in particolare l’art. 6 del bando, secondo cui le cause di irricevibilità o inammissibilità relative a uno degli associati determinano l’esclusione di tutti gli altri componenti.
Da qui la Corte trae argomenti letterali, sistematici e teleologici per affermare il principio di immodificabilità soggettiva della compagine: il cumulo dei titoli presuppone la perdurante volontà di tutti gli associati di concorrere e di mantenere la gestione associata senza soluzione di continuità. Diversamente opinando si ammetterebbero partecipazioni fittizie, costituite al solo fine di sommare i titoli, con violazione della par condicio tra concorrenti.
Respinta l’ultrapetizione, la Corte esclude che l’art. 5 del bando — che prevede l’individuazione di un referente destinatario delle comunicazioni inerenti al concorso — attribuisca a costui una rappresentanza esclusiva della volontà degli associati. La clausola persegue finalità di semplificazione e coordinamento procedimentale e non priva ciascun farmacista della legittimazione a interloquire con l’Amministrazione, né rende inefficaci le comunicazioni di segno opposto rispetto a quelle del referente.
Il Collegio ritiene quindi inammissibile la censura sulla mutatio libelli, poiché la contestazione dell’inscindibilità del vincolo associativo introduce un thema decidendum nuovo rispetto a quello perimetrato dal ricorso introduttivo, incentrato sull’esclusività della legittimazione del referente. Nel merito, osserva che è la stessa legge a disciplinare il recesso unilaterale del singolo associato nel triennio, con perdita della titolarità: a maggior ragione deve ritenersi consentito il ritiro della partecipazione prima dell’assegnazione.
Infine, il motivo fondato sulla nota dell’Assessorato regionale della Salute è dichiarato inammissibile, perché presuppone l’utilizzabilità di un documento che il primo giudice aveva dichiarato tardivo con capo non impugnato, ed è comunque infondato nel merito, trattandosi di atto privo di forza derogatoria della lex specialis. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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