Silenzio inadempimento e termine ultimativo prima della nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 350 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento del silenzio inadempimento, l’amministrazione che abbia dichiarato in udienza di non avere ancora avviato il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 può ottenere, in via ultimativa, un ulteriore termine per provvedere, purché il giudice assegni il termine con espresso avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, sarà nominato un commissario ad acta per gli adempimenti in via sostitutiva, con addebito delle relative spese. Tale dilazione non preclude la verifica degli interessi del ricorrente alla successiva udienza camerale, nella quale il giudice valuta anche il regolamento delle spese del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area interessata dalla realizzazione della Via Asfodelo, nel Comune di Alghero, aveva presentato una istanza con PEC il 12 dicembre 2023, volta a ottenere l’accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa e l’avvio del procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per l’acquisizione sanante del bene. Rimasta senza riscontro, la società aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la condanna all’esercizio del potere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale dell’11 febbraio 2026, il Comune di Alghero ha dichiarato che il procedimento di acquisizione sanante non era ancora stato avviato dal competente ufficio comunale. Il Collegio ha ritenuto di non poter decidere immediatamente nel merito, ma di riconoscere all’amministrazione un’ulteriore chance per adempiere, coerente con la funzione collaborativa del giudizio sul silenzio.
La scelta di assegnare un termine ultimativo — fissato al 1° giugno 2026 — è giustificata dall’esigenza di dare all’amministrazione l’ultima occasione per provvedere spontaneamente, evitando la sostituzione del commissario ad acta. Il provvedimento, tuttavia, ha carattere cautelare e non definisce il giudizio: la decisione è stata differita all’udienza camerale del 17 giugno 2026, nella quale il Collegio valuterà anche le spese di lite.
Il TAR ha, pertanto, esercitato il potere di sollecitazione che gli deriva dall’art. 117, comma 3, c.p.a., graduando la propria reazione all’inerzia: prima la concessione di un termine, poi — solo in caso di inadempimento — la nomina del commissario. L’avvertimento è espresso in modo netto e preclude ulteriori dilazioni, con l’onere delle spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
La statuizione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la strumentalità del commissario ad acta rispetto all’effettività della tutela, senza trasformare il giudice in sostituto dell’amministrazione finché questa manifesti la volontà di provvedere.
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Nota della Redazione
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