Inammissibile la riassunzione davanti al C.G.A.R.S. dell’azione di ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 1070 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di primo grado che, adito in sede di ottemperanza, si ritenga incompetente in favore del giudice di seconde cure deve limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso, trattenendo presso di sé le altre domande connesse. Non v’è luogo a riassunzione fra giudici di grado diverso, né a regolamento di competenza. L’erronea assegnazione, da parte del T.A.R., di un termine per la riassunzione davanti al giudice superiore non rende ammissibile il ricorso così proposto, quand’anche tempestivo: il giudice superiore dichiara inammissibile la riassunzione, restando salva la riproponibilità dell’ottemperanza con autonomo ricorso. La competenza funzionale in unico grado del giudice dell’ottemperanza sussiste solo quando la domanda mira a misure concrete di esecuzione del giudicato; l’azione meramente dichiarativa di nullità, in presenza di giudicati di annullamento autoesecutivi, resta devoluta al giudice di primo grado.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi della titolare dell’istanza di condono, impugnavano il secondo diniego di sanatoria adottato dal Comune con nota del 12 maggio 2022, relativo a un fabbricato realizzato nel 1964 e ampliato nel 1972. Deducevano che il provvedimento costituiva riedizione di un precedente diniego del 2017, già annullato con decreto presidenziale n. 125 del 5 maggio 2020 a seguito di ricorso straordinario.

Il T.A.R. Sicilia, con la sentenza n. 1427/2025, dichiarava la propria incompetenza sul primo motivo, qualificato come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., indicando il C.G.A.R.S. quale giudice competente e assegnando termine per la riassunzione in analogia all’art. 15, comma 4, c.p.a.. I ricorrenti riassumevano quindi il giudizio davanti al C.G.A.R.S., che tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria recente sentenza n. 1062 del 30 dicembre 2025, resa in vicenda analoga, e ne condivide le conclusioni: il giudice di prime cure, adito in ottemperanza e ritenutosi incompetente, deve dichiarare inammissibile il ricorso trattenendo le domande connesse; la parte interessata può reiterare l’ottemperanza davanti al giudice competente nel termine prescrizionale; non v’è luogo a riassunzione tra giudici di grado diverso.

Da ciò deriva che l’erronea fissazione del termine per la riassunzione davanti al giudice superiore non sana il vizio: il ricorso in riassunzione è inammissibile anche se tempestivo, restando ferma la riproponibilità dell’azione con nuovo ricorso. Il Collegio esclude che l’imposizione della riassunzione dell’intero giudizio davanti al giudice d’appello giovi alla tutela: mancherebbe un rimedio sicuro per riportare le domande accessorie davanti al giudice di primo grado, con rischio di decisioni mancanti.

Il C.G.A.R.S. precisa poi i confini della competenza funzionale in unico grado: essa opera solo quando la domanda tende a ottenere misure concrete di esecuzione del giudicato, necessarie per la piena attuazione dell’effetto conformativo. Se invece si chiede soltanto l’accertamento della nullità di un provvedimento per violazione o elusione del giudicato, senza ulteriori attività amministrative, la domanda può essere proposta al giudice della cognizione, dunque al T.A.R. Il richiamo è all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 2/2013, che ha riconosciuto la polisemicità dell’azione di ottemperanza.

Il Collegio ribadisce altresì l’inammissibilità di ogni giudizio volto a regolare la competenza tra giudice di prime e di seconde cure, in ossequio ai principi di terzietà del giudice, già affermati con l’ordinanza n. 1003 del 15 dicembre 2025. Il ricorso in riassunzione è pertanto dichiarato inammissibile, con salvezza della facoltà di proporre autonomo giudizio di ottemperanza nei termini di legge. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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