Ordinanza di demolizione vincolata e opere prive di autorizzazione sismica (TAR Lazio n. 1110 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo costituisce provvedimento vincolato, rispetto al quale l’amministrazione non è titolare di alcun margine di discrezionalità quanto al contenuto. Essa non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né una autonoma comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, essendo la repressione degli abusi edilizi attività doverosa. La motivazione è adeguatamente assoluta con la descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo abilitativo. Il tempo trascorso dalla realizzazione non fonda alcun legittimo affidamento in capo al proprietario. Gli interventi eseguiti in difformità dal permesso di costruire e in assenza della preventiva autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. n. 380/2001 sono abusivi e non riconducibili alla nozione restrittiva di pertinenza urbanistica.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un opificio industriale destinato alla lavorazione del marmo. Il suo dante causa aveva ottenuto un permesso di costruire per la demolizione e la ricostruzione con delocalizzazione di un opificio artigianale. All’esito di un sopralluogo congiunto del 13 ottobre 2014, sollecitato da un esposto, l’ufficio tecnico comunale ha accertato una pluralità di difformità: l’omessa completa demolizione del fabbricato preesistente, un incremento volumetrico rispetto al progetto assentito e la realizzazione di vari manufatti adibiti a deposito, oltre a muri in elevazione.
Con ordinanza del 24 febbraio, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione in relazione all’affidamento maturato nel tempo, l’esistenza di autorizzazione sismica e la natura pertinenziale o minore delle opere. Il Comune non si è costituito, ma ha depositato una relazione tecnica in esecuzione di un’ordinanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi. L’ordine di demolizione è conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere e rappresenta un atto obbligatorio, che non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Il Tribunale richiama in proposito Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5968 del 2024 e Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2335 del 2025. Pur consapevole dell’orientamento che ammette le garanzie procedimentali quando l’accertamento dei fatti è complesso, il Collegio ritiene che esso non si attagli alla fattispecie, poiché la natura abusiva era evidente e le opere sviluppavano una volumetria non modesta.
Quanto all’affidamento, il TAR ribadisce che l’ordinanza di demolizione non richiede alcuna autonoma comparazione tra interesse pubblico e privato. La repressione degli abusi è attività doverosa e vincolata, e il tempo trascorso non può fondare alcun legittimo affidamento, poiché l’ordinamento tutela solo quello incolpevole, mentre il mantenimento consapevole di un’opera abusiva rafforza il carattere illecito dell’intervento. La motivazione risulta soddisfatta con l’indicazione dei presupposti di fatto, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il terzo motivo è infondato. Le fotografie prodotte non consentono di identificare luoghi ed epoca e nulla provano sulla dedotta demolizione integrale. Preliminare, per le difformità dal punto 2 al 7, è la mancanza di autorizzazione sismica. L’autorizzazione del 2007 e il collaudo statico del 2009 si riferiscono alle opere assentite e completate, non agli interventi successivi, come confermato dalle ortofoto del 2012 e dalla relazione tecnica comunale. Le opere violano dunque l’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 e il regolamento regionale n. 14/2016.
Il Collegio esclude poi la qualificazione in termini di pertinenza urbanistica, nozione più restrittiva di quella civilistica e riferibile solo a opere di modesta entità, prive di autonomia funzionale e di carico urbanistico. Nella specie difettano il requisito dimensionale e quello funzionale, essendo i manufatti destinati alla produzione e al deposito, con una propria utilizzazione economica. Infine, i muri in elevazione non rientrano nell’edilizia libera: essi modificano durevolmente lo stato dei luoghi e richiedono il permesso di costruire. Il ricorso è quindi respinto, con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.