Rigetto del permesso di soggiorno per lavoratore mai reperito nei controlli (TAR Lombardia n. 3396 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, la mera formalizzazione del rapporto di lavoro — pur assistita dal pagamento dei contributi per alcune mensilità — non è sufficiente a comprovare l’effettività dell’attività lavorativa, requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103 del d.l. n. 34/2020. L’amministrazione può legittimamente rigettare l’istanza quando i controlli eseguiti in giornate e orari diversi, compatibili con l’orario dichiarato, non abbiano mai consentito di reperire il lavoratore sul luogo di lavoro, senza che questi o il datore abbiano fornito giustificazioni o elementi concreti idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento della prestazione. Le verifiche demandate alla Polizia Locale non configurano di per sé un vizio del procedimento, in assenza di una specifica previsione normativa che le vieti o le regoli diversamente, atteso che tali accertamenti sono strumentali alla valutazione dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 per l’emersione dal lavoro irregolare. L’istanza si fondava sull’allegato svolgimento di attività lavorativa come collaboratore familiare alle dipendenze di un cittadino rumeno. L’amministrazione, previa istruttoria, aveva tuttavia accertato che il lavoratore non era mai stato reperito durante i controlli sul luogo di lavoro e che il datore non aveva fornito elementi utili a comprovare l’effettività del rapporto. Avverso tale diniego, il ricorrente deduceva la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere per erronea esclusione della sussistenza del rapporto lavorativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha congiuntamente esaminato le censure, ritenendole infondate. I giudici hanno evidenziato come l’amministrazione avesse eseguito quattro controlli in giornate e orari differenti, tutti compatibili con l’orario di lavoro dichiarato dal ricorrente, senza mai reperirlo sul luogo di lavoro. Solo in un’occasione era stata riscontrata la presenza del datore di lavoro, il quale però non aveva fornito alcuna documentazione attestante l’assunzione del collaboratore domestico.
La sola formale costituzione del rapporto di lavoro, cui si correlava il pagamento dei contributi per alcune mensilità, non è stata ritenuta idonea a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Né il lavoratore né il datore di lavoro avevano fornito elementi concreti per superare le risultanze dei controlli, entrambi essendo stati deferiti all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286/1998.
Quanto alla censura relativa all’esecuzione dei controlli da parte della Polizia Locale, il Collegio l’ha ritenuta generica e comunque non correlata alla violazione di una specifica previsione normativa. I giudici hanno inoltre precisato che non vi sono elementi per escludere che alla Polizia locale possano essere demandate verifiche strumentali alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.
Infine, la sentenza ha dato conto, a fini di completezza, che il ricorrente risultava disoccupato dal 2023, aveva presentato un’istanza di protezione internazionale con esito negativo ed era stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento definitivo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione delle complessive condizioni di vita del ricorrente.
Nota della Redazione
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