Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione nell’avviso PNRR Sistema duale (TAR Calabria n. 1072 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il finanziamento di percorsi formativi, il requisito di partecipazione richiesto dall’avviso pubblico si esaurisce nell’accreditamento dell’operatore presso la Regione per la macro-tipologia di riferimento, restando irrilevante il numero di ore accreditate, che costituisce dato variabile e non condizione di ammissibilità. Nei criteri di valutazione del progetto fa fede esclusivamente il dato documentale espressamente individuato dall’avviso, non quello desumibile dalla proposta progettuale. Il punteggio relativo all’organigramma del soggetto esecutore si determina sul solo dato numerico del personale dipendente assunto prima della pubblicazione dell’avviso, senza che assumano rilievo le mansioni contrattuali riferibili a macro-tipologie diverse. Il ricorso che contesti l’attribuzione dei punti in difformità da tali criteri è infondato.

Il Fatto

La ricorrente, ente di formazione accreditato, ha partecipato all’avviso pubblico indetto dalla Regione Calabria per il finanziamento di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione professionale in modalità duale, nell’ambito del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4. La domanda ha riguardato la prima linea di intervento, quella dei percorsi triennali.

Approvata la graduatoria con il decreto del dirigente regionale del 10 ottobre 2024, n. 14474, la ricorrente si è collocata all’ottavo posto con 66 punti: domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi. L’operatore classificatosi al settimo posto è stato chiamato in giudizio quale controinteressato, insieme all’amministrazione regionale e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la partecipazione del controinteressato, che sarebbe privo del requisito di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico: l’accreditamento conseguito riguarderebbe solo 333 ore, a fronte delle 3.000 ore previste nel progetto. Il collegio esclude la censura. L’unico requisito richiesto dalla lex specialis è l’accreditamento per la macro-tipologia “Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”, ai sensi delle Linee guida di cui alla DGR n. 335/2021. Il numero di ore accreditate non è condizione di ammissibilità, ma dato modificabile in ragione delle necessità.

Il secondo motivo investe il punteggio attribuito per il criterio lettera C.1, relativo alla performance di efficienza formativa, calcolata come rapporto tra allievi qualificati o ammessi all’anno successivo e totale degli iscritti. La ricorrente assume di aver dichiarato una performance del 70%, cui corrisponderebbero 10 punti anziché 5.

Il Tribunale ritiene decisivo il dato degli iscritti, pari a 15, valorizzato dall’amministrazione e non contestato. La nota all’art. 1.1.1. del Formulario di progetto stabilisce infatti che «fa fede la comunicazione di avvio percorso formativo trasmesso alla Regione». Il rapporto tra 7 qualificati e 15 iscritti è pari al 46,6666666667%, arrotondato al 47%, e ricade nella forchetta dal 31% al 50% cui l’avviso ricollega il punteggio di 5. L’attribuzione è dunque corretta.

Il terzo motivo riguarda il criterio “B.2 – Organigramma del soggetto esecutore”. Secondo la ricorrente andrebbe computato solo il personale con contratto corrispondente alla mansione prevista per l’accreditamento della macro-tipologia oggetto dell’avviso, con conseguente riduzione del punteggio da 6 a 2. La tesi non trova riscontro nell’art. 11 dell’avviso, che ancora il punteggio alle sole unità di personale dipendente «assunto in data antecedente alla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente». Nessun riferimento, dunque, alla corrispondenza tra mansione contrattuale e macro-tipologia.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Regione e del controinteressato nella misura di € 3.000,00 per ciascuno, e in favore del Ministero nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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