Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta dirigente senza compenso (TAR Sicilia n. 218 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il commissario ad acta nominato nel dirigente dell’amministrazione rimasta inadempiente non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività sostitutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio si ricava dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle per equa riparazione. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non è condizionato da disposizioni organizzative interne all’amministrazione di appartenenza. La verifica dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. richiede il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo. Il titolo esecutivo è divenuto definitivo per mancata impugnazione, come attestato dal certificato di passaggio in giudicato versato in atti.
Nonostante la notifica del titolo a mezzo PEC, l’amministrazione è rimasta inadempiente, lasciando decorrere inutilmente il termine dilatorio previsto per le amministrazioni debitorie. Il ricorrente ha quindi adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione, di cui è stata fornita prova documentale.
Accertata l’inadempienza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha inoltre nominato commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente munito di adeguata competenza.
Il profilo di maggiore interesse attiene alla esclusione del compenso in favore del commissario. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, e ne afferma l’applicabilità analogica alle altre condanne pecuniarie. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente esclude il diritto al compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, come affermato dai precedenti in atti richiamati. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo, e presentare la parcella per le sole spese di adempimento nei termini del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dall’ultimo atto di esecuzione.
Infine, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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