Esonero obbligo vaccinale anti-Covid: certificazione medica generica non integra la fattispecie (TAR Toscana n. 1375 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, l’esonero o il differimento della vaccinazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021, presuppone un accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore. La previsione ha carattere derogatorio e va interpretata in senso stretto rispetto alla regola generale dell’obbligo. Non soddisfa la fattispecie esimente la certificazione medica che si limiti ad attestare la mera attesa di esami finalizzati a valutare il rischio vaccinale. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 si applica anche al dipendente già assente per malattia, non operando il principio della priorità della causa sospensiva.
Il Fatto
Un ufficiale dei Carabinieri riceveva in data 24.12.2021 dal Comando della Legione Carabinieri Toscana l’invito a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’esenzione, con avvertenza della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa in caso di inottemperanza. Al momento della notifica l’interessato si trovava in congedo per malattia: il medico curante aveva diagnosticato gonalgia e lombosciatalgia acute.
In data 28.12.2021 l’interessato faceva pervenire un certificato che attestava soltanto lo stato di attesa di esami finalizzati a valutare il rischio vaccinale. Con atto del 07.01.2022 l’Amministrazione disponeva la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza dal 29.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto. Il militare impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo l’omessa considerazione della documentazione medica trasmessa e la non esigibilità dell’obbligo in costanza di assenza per malattia.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge entrambi i motivi. Sulla prima censura, il Tribunale osserva che l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021 è formulato in termini derogatori: l’incipit “solo in caso” rende evidente la necessità di una stretta interpretazione rispetto alla regola dell’obbligo vaccinale esteso, tramite l’art. 4-ter, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. L’esenzione o il differimento potevano dunque riconoscersi in via eccezionale solo in presenza di un pericolo per la salute accertato e di specifiche condizioni cliniche documentate.
Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. III, n. 8454 del 2021, secondo cui degli elementi costitutivi della fattispecie esimente deve darsi espressamente atto nella certificazione medica, per non neutralizzare il potere di controllo dell’Amministrazione. Aggiunge che non è sufficiente la semplice richiesta di visita allergologica o di accertamenti specialistici, ancorché sollecitati dal medico curante (TAR Liguria n. 400 del 2026).
Nel caso concreto, la certificazione trasmessa si limitava ad attestare l’attesa di esami per valutare il rischio vaccinale, senza alcun pericolo accertato o condizione clinica specifica. Nemmeno le certificazioni successive all’adozione dell’atto impugnato — il differimento fino all’esito degli esami e la dichiarazione di esonero per impossibilità di analizzare l’intolleranza al principio attivo — valgono a integrare le rigorose condizioni di legge. Il ricorrente non ha mai prodotto documentazione idonea a giustificare l’esenzione o il differimento.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione ex art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 si applica anche al dipendente già assente per malattia alla data di introduzione dell’obbligo, non potendo trovare ingresso il principio della priorità della causa sospensiva, in presenza di una disciplina speciale ed eccezionale. L’obbligo vaccinale si estende al personale delle forze di difesa e sicurezza indipendentemente dall’effettivo svolgimento del servizio, con la conseguenza che l’assenza per malattia o congedo non integra motivo di esenzione (Cons. Stato, sez. III, n. 1137 del 2025; TAR Lazio n. 16375 del 2025). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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