Mutamento di destinazione d’uso del garage accertato dal compendio fotografico (TAR Toscana n. 1097 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso da garage pertinenziale a locale abitativo si accerta attraverso gli elementi architettonici, impiantistici e di finitura stabilmente presenti nel locale, non mediante la qualificazione soggettiva degli stessi come arredi amovibili. La presenza congiunta di condizionatore, scala di collegamento in muratura, porta finestra, bagno, scaldabagno, lavatrice, impianto elettrico rifinito e pavimentazione incompatibile con la funzione originaria integra la trasformazione in unità abitativa. La modificazione tra destinazioni d’uso non omogenee è urbanisticamente rilevante e comporta ex se un maggior carico urbanistico, legittimando l’ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino. Il vizio di art. 10-bis legge n. 241/1990 non sussiste quando lo stato dei luoghi accertato dimostra che l’esame delle memorie endoprocedimentali non avrebbe condotto a esito diverso.

Il Fatto

All’esito di due sopralluoghi la polizia municipale accertava, in un immobile della società ricorrente, l’esecuzione di opere volte a modificare la destinazione d’uso di un locale garage pertinenziale in locale ad uso abitativo. Il Comune adottava quindi un’ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino, motivata dalla presenza congiunta di condizionatore, impianti, finiture di pregio, armadio, porte vetrate con persiana e arredi da giardino, elementi ritenuti propri del diverso uso abitativo e non coerenti con la destinazione originaria a garage.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana deducendo tre motivi: l’omessa motivazione sulle osservazioni partecipative, la contestazione del mutamento di destinazione d’uso in assenza di opere e la sproporzione della sanzione ripristinatoria rispetto alla natura degli interventi. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso rilevando che esso poggia su una rappresentazione dello stato dei luoghi non rispondente alla realtà. Il Comune aveva eseguito un sopralluogo in data 26 settembre 2023 per riscontrare l’ottemperanza all’ordinanza impugnata, depositandone gli esiti in giudizio. Dal compendio fotografico allegato al verbale risulta ictu oculi la trasformazione del garage in unità abitativa.

Le fotografie mostrano nel locale un condizionatore d’aria, una scala interna di collegamento in muratura, una porta finestra con accesso al giardino pertinenziale, un bagno, uno scaldabagno con lavatrice, un impianto elettrico rifinito e opere di pavimentazione incompatibili con la destinazione a garage. Tali elementi smentiscono la tesi della presenza di meri elementi di arredo e sostengono il rigetto dei motivi che su di essa si fondano.

La modificazione di destinazione d’uso è inoltre urbanisticamente rilevante: trattasi di passaggio tra destinazioni non omogenee, che comporta ex se un maggior carico urbanistico. Il Collegio conferma sul punto la qualificazione operata dal Comune nel provvedimento impugnato.

Quanto al motivo sulla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Tribunale lo ritiene destituito di fondamento. In disparte la verifica della sufficienza della motivazione sintetica di rigetto delle osservazioni partecipative, è evidente che lo stato dei luoghi riscontrato non consente di ritenere che un vaglio più approfondito delle memorie endoprocedimentali avrebbe condotto a un esito diverso del procedimento. Il ricorso è quindi complessivamente infondato, con condanna della società alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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