La trasposizione giurisdizionale non sana la tardività del ricorso straordinario (TAR Abruzzo n. 204 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere notificato entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La tardività del ricorso straordinario determina l’irricevibilità dell’impugnazione, e tale vizio non può essere sanato dalla successiva trasposizione in sede giurisdizionale. L’atto generale a contenuto normativo, quale il piano di classificazione acustica, è soggetto al medesimo regime di impugnazione, con decorrenza del termine dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on-line.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista impugnava la deliberazione del Consiglio comunale con cui era stato approvato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. L’impugnazione era proposta in via straordinaria al Capo dello Stato e, successivamente, trasposta in sede giurisdizionale. Si costituivano in giudizio il Comune e la società di gestione della rete elettrica nazionale, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del gravame per intervenuta decadenza del termine di impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti. L’atto gravato, avente natura di atto generale a contenuto normativo con effetti conformativi, era stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune il 19 marzo 2020, data dalla quale decorreva il termine per l’impugnazione, come ammesso dalla stessa parte ricorrente nell’atto introduttivo.
Il ricorso straordinario era stato notificato al Comune soltanto il 12 ottobre 2020, ossia 207 giorni dopo la pubblicazione dell’atto, ben oltre il termine perentorio di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971. La parte ricorrente nulla aveva replicato all’eccezione di tardività sollevata dalle controparti.
Il Collegio ha quindi affermato che la tardività del ricorso straordinario originario determina l’irricevibilità dell’impugnazione, e tale vizio non può considerarsi sanato dalla successiva trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso ab origine proposto al Capo dello Stato. Le spese del giudizio sono state compensate, stante la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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