Sospensione dell’ordinanza di demolizione e valutazione differenziata del periculum (TAR Sardegna n. 70 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo è tenuto a valutare la sussistenza del periculum in mora con riferimento alla peculiare natura e agli effetti propri di ciascuno dei provvedimenti impugnati, senza operare una valutazione unitaria e indistinta. Laddove l’atto lesivo sia costituito da un’ordinanza di demolizione, l’esecuzione immediata di tale provvedimento è idonea a cagionare un danno grave e irreparabile, integrando il requisito della urgenza ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Al contrario, con riguardo ad altri atti del procedimento, quali il diniego di sanatoria o i pareri endoprocedimentali, il periculum può non essere assistito dalla medesima intensità, con conseguente reiezione della domanda cautelare per tali capi. La delibazione in sede incidentale non implica alcuna statuizione sulle spese, che restano riservate alla decisione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, una pluralità di atti: il diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, il parere tecnico comunale, la nota della Regione Sardegna – Servizio Tutela del Paesaggio nonché l’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi emessa dal Comune. La domanda cautelare, presentata ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., era volta a evitare l’esecuzione delle determinazioni assunte dall’Amministrazione. Si costituivano in giudizio il Comune e la Regione, contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’istanza cautelare non potesse essere esaminata in modo indiscriminato, atteso che i provvedimenti gravati producevano effetti eterogenei e richiedevano una verifica differenziata della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con specifico riferimento all’ordinanza di demolizione, il Collegio ha ritenuto che l’esecuzione del provvedimento ablatorio reale fosse suscettibile di determinare un pregiudizio imminente e difficilmente reversibile, tale da integrare il requisito dell’urgenza richiesto per la tutela cautelare. L’eventuale demolizione dei manufatti, infatti, avrebbe determinato un’alterazione definitiva della situazione di fatto, non più rimediabile in sede di giudizio di merito.
Quanto agli altri atti impugnati, ossia il diniego di sanatoria e i pareri tecnici, il TAR ha escluso la sussistenza del periculum, considerato che tali provvedimenti non comportavano un’esecuzione immediata e che gli eventuali effetti lesivi sarebbero stati compiutamente valutabili all’esito del giudizio di merito. In tali termini, la domanda cautelare è stata accolta limitatamente alla sospensione dell’ordinanza di demolizione e respinta per il resto.
Il Collegio ha infine disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, riservando ogni decisione sulle spese alla fase di merito.
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Nota della Redazione
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