Nessun risarcimento da provvedimento annullato per difetto di motivazione (TAR Marche n. 1099 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali il difetto di motivazione, non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto e non può costituire il presupposto della domanda di risarcimento del danno. Il parere soprintendentizio su lavori edili riguardanti un bene culturale tutelato è espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per macroscopiche illogicità o travisamenti in fatto. La responsabilità della pubblica amministrazione richiede la dimostrazione che il vizio formale abbia esso stesso causato il pregiudizio, non essendo sufficiente l’illegittimità dell’atto. Il carattere imprevisto del sopravvenuto danno al bene tutelato e la complessità della vicenda escludono l’elemento soggettivo della colpa.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di unità immobiliari in un edificio condominiale e impresa appaltatrice del piano di recupero dello stabile adiacente alla chiesa di San Nicolò, agiva per l’annullamento dell’ordine di sospensione dei lavori del 30.5.2022 e della nota della Soprintendenza del 5.8.2022, che imponeva il distacco dell’edificio dalla chiesa per tutta la sua altezza di m 1,60.

Con sentenza n. 595/2023 il TAR Marche dichiarava l’illegittimità della sola nota per assoluto difetto di motivazione, rigettando le censure avverse alla sospensione, ritenuta legittimo esercizio di potere cautelare. Passata in giudicato la decisione, la società proponeva domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a., quantificando il danno in euro 28.387,77 per ritardi, opere aggiuntive, spese tecniche e perdita dei bonus edilizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto la richiesta di stralcio dei documenti depositati tardivamente dalla resistente e li esclude dal decidere. Nel merito, richiamando la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato Sez. V n. 1859 del 2018 e TAR Marche n. 287 del 2024, osserva che l’annullamento per vizi formali non accerta la spettanza del bene della vita e non fonda da solo la responsabilità risarcitoria.

La sentenza a monte ha accolto solo parzialmente il ricorso: la sospensione dei lavori è stata dichiarata legittima, mentre la nota è caducata esclusivamente per difetto di motivazione, senza alcun accertamento di erroneità tecnica delle prescrizioni. Il parere soprintendentizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, censurabile solo per macroscopiche illogicità o travisamenti, non dedotti.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio valorizza la sentenza n. 595/2023, che aveva riconosciuto la complessità della vicenda compensando le spese. Il mutamento delle prescrizioni si era reso necessario perché i lavori avevano causato danni alla navata e al muro portante della chiesa: sopravvenienza imprevista, non contraddizione dell’amministrazione. L’arretramento inizialmente previsto, del resto, rispondeva all’esigenza di creare un accesso alla corte interna, non a finalità di tutela del bene culturale.

Il nesso causale, infine, non è dimostrato: le sole prescrizioni non hanno causato il ritardo nella conclusione dei lavori, e la sospensione, dichiarata legittima, non può essere fonte di danno. Il differimento di pochi mesi nel termine del cantiere, dal 31.12.2023 al 29.02.2024, rientra tra gli imprevisti tecnici ricorrenti in opere di tale rilevanza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *