Riconoscimento titolo estero senza comparazione con titolo abilitante (TAR Lazio n. 7796 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità non costituisce una professione regolamentata autonoma, ma una qualifica che si aggiunge all’abilitazione all’insegnamento. Ne consegue che il riconoscimento di un titolo estero finalizzato alla classe di concorso ADSS presuppone, da un lato, il possesso della previa abilitazione e, dall’altro, che il titolo stesso sia ufficiale e abilitante nello Stato membro di origine. In assenza di tali requisiti, non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di procedere alla valutazione comparativa del percorso formativo estero né di disporre misure compensative ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione alla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna (corso di specializzazione in attenzione ai bisogni educativi speciali), finalizzato all’accesso alla classe ADSS per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando la mancata dichiarazione di possesso dell’abilitazione all’insegnamento e la natura del titolo estero, risultato non ufficiale e non abilitante nello Stato di origine all’esito di una verifica svolta tramite il sistema IMI. La ricorrente deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che nel nostro ordinamento il sostegno didattico non è una professione autonoma ma una specializzazione richiedente il presupposto dell’abilitazione all’insegnamento. Su tale base, ha ritenuto legittimo il diniego sotto il primo profilo, atteso che la ricorrente non aveva dichiarato il possesso del titolo abilitativo richiesto.

La decisione si fonda, altresì, su una seconda ragione di rigetto, ritenuta concorrente e assorbente, relativa alla natura del titolo estero. Il Collegio ha accertato che l’Amministrazione non aveva opposto un diniego generico, ma aveva svolto un’istruttoria approfondita attraverso il sistema IMI, acquisendo la risposta dell’autorità spagnola secondo cui il corso non costituiva titolo ufficiale e non abilitava all’esercizio della professione regolamentata nel Paese di origine.

Il Tribunale ha quindi escluso la fondatezza delle censure relative al difetto di motivazione e istruttoria, valorizzando la congruità e la coerenza dell’iter motivazionale seguito dal Ministero. Ha inoltre precisato che la valutazione comparativa e le misure compensative costituiscono strumenti che presuppongono l’idoneità del titolo estero a integrare una qualifica spendibile nello Stato membro di origine e il possesso dei requisiti minimi richiesti dall’ordinamento interno.

Alla luce di tali carenze, il TAR ha concluso che non sussisteva alcun obbligo di procedere a un’ulteriore comparazione e ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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