Rigetto tutela cautelare per carenza di periculum: rischio d’impresa non qualificato (TAR Abruzzo n. 86 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di concessione della misura cautelare atipica propulsiva, ex art. 55 cod. proc. amm., deve essere rigettata qualora i pregiudizi allegati dal ricorrente, quali l’immobilizzazione dell’area produttiva e degli investimenti sostenuti per la progettazione e l’istruttoria procedimentale, non siano connotati dai predicati della gravità e della irreparabilità, risultando riconducibili al normale rischio di impresa. Il mancato accoglimento dell’istanza non pregiudica l’interesse pubblico alla realizzazione di impianti di recupero rifiuti, che, ove non dimostrato, deve comunque ritenersi recessivo rispetto all’interesse pubblico alla salvaguardia delle aree tutelate dalla pianificazione speciale dettata dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione Abruzzo aveva concluso negativamente il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 45 della legge regionale Abruzzo n. 45/2007, per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva R13 e riciclo/recupero R5 di rifiuti inerti. La società richiedeva, in via incidentale, la concessione di una misura cautelare atipica propulsiva lamentando i pregiudizi derivanti dalla mancata realizzazione dell’intervento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato la domanda cautelare alla luce del duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, soffermandosi su quest’ultimo profilo. I giudici hanno ritenuto che i pregiudizi allegati dalla società ricorrente — in particolare l’immobilizzazione dell’area produttiva e la perdita degli investimenti già sostenuti — non fossero connotati dai requisiti di gravità e irreparabilità richiesti dalla legge.
Tali pregiudizi, secondo il Collegio, sono stati ricondotti al normale rischio di impresa, non potendo essere considerati come conseguenze eccezionali o irreversibili dell’atto impugnato. La circostanza dell’immobilizzazione di un’area produttiva e il mancato ritorno degli investimenti effettuati per la progettazione rappresentano, difatti, evenienze fisiologiche connesse all’attività imprenditoriale, non assistite da quella speciale tutela che la misura cautelare è volta a garantire.
Il Collegio ha inoltre escluso che il mancato accoglimento dell’istanza potesse pregiudicare l’interesse pubblico alla realizzazione, nella Provincia dell’Aquila e nella zona della Valle Roveto, di impianti di recupero dei rifiuti. Tale interesse, non essendo stato dimostrato dalla ricorrente, è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla salvaguardia delle aree tutelate dalla pianificazione speciale dettata dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di tutela cautelare è stata respinta per carenza del requisito del periculum in mora, con compensazione delle spese di lite della fase cautelare, giustificata dalla rilevanza degli interessi coinvolti nella fattispecie.
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Nota della Redazione
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