Termini perentori VIA e criterio di priorità per potenza degli impianti (TAR Sardegna n. 1099 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge n. 241/1990. L’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze, fondato sulla maggiore potenza installata degli impianti ex art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, non legittima di per sé il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze. In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che declini in chiave attuativa il criterio di priorità, la sola modifica normativa non giustifica una sospensione “ex lege” e a tempo indeterminato dei termini per i progetti di potenza inferiore. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di VIA è pertanto illegittimo e il giudice ordina di provvedere secondo la scansione procedimentale, fino all’attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 30 maggio 2022 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di due impianti agrivoltaici, di potenza nominale rispettivamente di 23,34 MWp e 15,08 MWp, con opere di connessione alla rete, ubicati in Sardegna. Il Ministero, verificata la completezza della documentazione, ha pubblicato l’avviso al pubblico il 1° dicembre 2022, avviando la fase di consultazione, conclusasi il 31 dicembre 2022.
Decorsi i termini senza che la Commissione tecnica esprimesse il proprio parere, il procedimento è rimasto in una perdurante fase di istruttoria tecnica. La società ha trasmesso una diffida in data 3 marzo 2025, rimasta senza esito, e ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene pacifico che i termini procedimentali stabiliti dall’art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso l’iter. Richiamando la previsione del comma 2-bis, che impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e del comma 7, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento, il Tribunale rileva la violazione della scansione temporale e l’inadempimento dell’obbligo di concludere con provvedimento espresso.
La difesa erariale oppone che l’art. 8, comma 1, del T.U.A. stabilisce un ordine di priorità nell’esame dei progetti, privilegiando quelli di maggiore potenza installata, e che il progetto della ricorrente si colloca in una fascia inferiore alla media di circa 70 MW, senza elementi ulteriori di preferenza. Richiama altresì il comma 1-ter, introdotto dal d.l. n. 153/2024, che prevede l’individuazione dei progetti prioritari in vista degli obiettivi del PNIEC.
L’argomentazione non persuade. Il Collegio dà continuità all’orientamento già espresso in controversie analoghe e richiama l’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. per ribadire che l’introduzione di un criterio legislativo di priorità basato sulla maggiore potenza non può, di per sé solo, legittimare il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze, anch’essi funzionali a interessi d’impresa e agli obiettivi energetici e ambientali del PNIEC.
In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio di priorità, la sola modifica dell’art. 8, comma 1 non può fondare una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni sui termini, né una sospensione “ex lege” e a tempo indeterminato degli stessi per i progetti di potenza inferiore. Neppure l’elevato numero di istanze presentate può far assumere portata recessiva ai termini perentori: le difficoltà organizzative ricadono sull’Amministrazione e non possono ridondare a danno del privato istante. La tesi condivisa è fatta propria anche dal Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 1882/2024, in sede cautelare.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina alla Commissione la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento di VIA entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, del T.U.A. entro i successivi novanta giorni. Le spese sono compensate in ragione del particolare contesto operativo.
Nota della Redazione
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