Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 918 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale avente efficacia di giudicato è idoneo a fondare la pretesa creditoria, con la conseguenza che l’inerzia dell’Amministrazione ne integra l’inottemperanza. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché la dimensione esatta della prestazione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione per il recupero coattivo è esperibile e il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre interessi legali sino al saldo.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata in data 12.1.2024. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Su questa base il giudice afferma che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione.

Tale rilievo riguarda in particolare il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con espresso richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio osserva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che accorda alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi eventualmente versati, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e agli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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