Vincolo culturale illegittimo se fondato su pertinenza non configurabile tra beni di proprietari diversi (TAR Puglia n. 548 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale di un bene immobile, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, non può fondarsi sulla mera complementarietà o accessorietà del bene rispetto a un altro immobile di proprietà di soggetto diverso, allorché manchi il presupposto soggettivo del vincolo pertinenziale di cui all’art. 817 cod. civ.. La destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale postula l’effettiva volontà del titolare di entrambi i beni, desumibile da concreti segni esteriori; in mancanza, il vincolo culturale che presupponga un tale rapporto è illegittimo per violazione dei principi codicistici in materia di pertinenze, non potendosi realizzare una forma di apposizione vincolistica che incida durevolmente sulle sorti del bene accessorio in assenza del consenso del suo proprietario.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in Alberobello distinto al foglio di mappa 37, particella 452, acquistato a titolo oneroso dalla Regione Puglia a seguito di procedura ad evidenza pubblica, aveva ottenuto nel luglio 2022 un verbale della Commissione regionale per il patrimonio culturale che escludeva l’interesse culturale del suolo. Nell’atto di compravendita, stipulato nel febbraio 2024, si dava atto dell’esito negativo della verifica di interesse culturale.

Con decreto del Ministero della Cultura del 24 aprile 2025, preceduto dalla relazione storico-artistica della Soprintendenza, l’Amministrazione dichiarava l’interesse culturale sia del confinante “Villaggio dei Trulli”, di proprietà comunale, sia del terreno del ricorrente, qualificato come area verde complementare e accessoria al villaggio stesso. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto al precedente esito negativo e l’insussistenza dei presupposti per l’imposizione del vincolo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente scrutinato i motivi concernenti la contraddittorietà dell’azione amministrativa e il difetto di istruttoria, ritenendoli infondati. La relazione storico-artistica allegata al decreto e richiamata per relationem evidenzia infatti la funzione del terreno quale area verde del villaggio, completandone le dotazioni; tale connessione, emersa solo successivamente alla verifica del 2022, giustifica il mutato orientamento dell’Amministrazione, che ha adeguato la propria valutazione alla sopravvenuta emersione del valore culturale del bene principale.

Proprio le considerazioni relative al percorso motivazionale hanno tuttavia condotto il Collegio a ritenere fondata la censura incentrata sulla violazione degli artt. 810, 813, 817, 818, 832 e 834 cod. civ.. La ragione fondante del vincolo risiede, nella prospettazione ministeriale, nel rapporto di complementarietà e accessorietà della pineta rispetto al villaggio; rapporto che integra gli estremi della pertinenza. Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20185/2025 e Cass. n. 11181/2025) per affermare che il vincolo pertinenziale richiede, oltre all’elemento oggettivo della materiale destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale, anche l’elemento soggettivo della volontà del titolare di entrambi i beni.

Nel caso di specie, la pineta era stata acquistata dal ricorrente senza alcun vincolo pertinenziale rispetto al villaggio; il proprietario si è trovato a subire tale qualificazione a sua insaputa e senza il suo consenso, in assenza di segni esteriori dimostrativi della volontà di destinare il bene al servizio del complesso immobiliare. Il presupposto stesso del vincolo culturale non può pertanto ritenersi sussistente, non potendo l’Amministrazione realizzare surrettiziamente un legame pertinenziale tra beni di proprietari diversi, con effetti durevoli sulle sorti del bene accessorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *