Abuso edilizio valutato in modo globale, non atomistico (TAR Marche n. 1103 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un insieme di opere realizzate in assenza di titolo, l’amministrazione è tenuta a una valutazione complessiva e non atomistica dell’abuso, poiché il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme dei manufatti nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Non è consentito scomporre l’intervento in singole entità autonome onde ricondurre ciascuna all’edilizia libera, quando le opere presentano un disegno unitario e sono realizzate in tempi ravvicinati per una finalità univoca. L’assenza del nulla osta paesaggistico in area vincolata legittima l’ordinanza di demolizione, nonché l’adozione della sanzione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in luogo del diverso regime di cui all’art. 37, trattandosi di nuova opera non avente carattere temporaneo o precario. La legittimità del provvedimento si verifica con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
Il Fatto
Il ricorrente acquista nel 2004 un terreno agricolo di circa 2000 mq in località Madonna Ponte di Fano, in parte coltivato a orto e in parte destinato a un piccolo allevamento amatoriale di animali. A seguito di sopralluogo della Polizia Locale del 27 settembre 2022, il Comune adotta l’ordinanza n. 385 del 4 settembre 2023, che ingiunge la demolizione e il ripristino dei luoghi di una serie di manufatti — piscina fuori terra, pergolati, ricoveri per animali, recinzioni, platee, legnaia — ritenuti realizzati senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica. L’area ricade in zona E4 del P.R.G. ed è gravata da plurimi vincoli, tra cui quello paesaggistico lungo il fiume Metauro.
Il proprietario impugna l’ordinanza davanti al TAR Marche. Il Tribunale accoglie in sede cautelare la domanda di sospensione con ordinanza n. 277/2023 e rinvia più volte la trattazione, in attesa della variante generale al P.R.G. che avrebbe potuto consentire la sanatoria. Il parere provinciale di conformità impone però lo stralcio delle disposizioni sulle costruzioni amatoriali in zona agricola, e la causa passa in decisione all’udienza del 17 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Sul primo, il TAR ribadisce che la legittimità dell’ordinanza si valuta con riferimento alla data di adozione, sicché la successiva rimozione di alcune opere è irrilevante o al più rende inefficace l’ordine in parte qua. Parimenti irrilevanti sono le autorizzazioni sanitarie per l’allevamento, poiché vengono in rilievo esclusivamente profili urbanistici ed edilizi.
Il nucleo argomentativo è il rifiuto dell’approccio atomistico. Richiamando un consolidato orientamento — Cons. Stato n. 9724/2023, TAR Campania, Napoli, n. 5452/2025, TAR Lazio, Roma, n. 1974/2025 — il Tribunale afferma che l’opera abusiva si identifica con riferimento al complesso immobiliare e che il frazionamento dei singoli interventi è irrilevante. È lo stesso ricorrente ad ammettere che si tratta di un complesso unitario, e la documentazione fotografica mostra un unico insediamento funzionale.
Il TAR distingue l’orientamento che consente di scindere le opere, applicandolo solo quando l’area sia già legittimamente utilizzata per una destinazione che presuppone manufatti edilizi, rispetto ai quali gli altri possono dirsi accessori. Nella specie manca un edificio principale di rilievo edilizio, e le opere sono state realizzate in tempi ravvicinati per una finalità univoca.
Sul secondo motivo, relativo ai vincoli paesaggistici, il Collegio osserva che l’esistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale impone ex lege l’acquisizione del nulla osta preventivo, la cui assenza legittima la demolizione. L’eventuale insufficiente indicazione della strada interessata dalla fascia di rispetto non inficia il provvedimento, stante la pluralità dei vincoli. Quanto all’art. 58 delle N.T.A., la norma consente determinate opere in zona agricola ma non le esonera dal titolo.
Sul terzo motivo, il Tribunale esclude l’accessorietà rispetto all’attività di allevamento: si tratta di un complesso nuovo, con volumi in parte chiusi, che richiede il titolo edilizio maggiore, con conseguente applicazione dell’art. 31 e non dell’art. 37. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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