Inammissibile il ricorso contro il decreto di verifica senza interesse originario (TAR Sicilia n. 1104 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il decreto che, ai sensi dell’art. 19, settimo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, esclude un progetto dalla valutazione di impatto ambientale è inammissibile quando l’interesse sostanziale del ricorrente risulti già soddisfatto da un atto amministrativo anteriore alla proposizione del gravame. La carenza di interesse è originaria e non sopravvenuta, e preclude l’esame del merito. La decisione di non assoggettare il progetto a VIA è connotata da ampia discrezionalità e può essere sindacata in sede di legittimità solo in presenza di concreti e risolutivi elementi di prova dell’obiettiva irragionevolezza della scelta amministrativa.

Il Fatto

Una società ha impugnato il decreto con cui l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha stabilito di non sottoporre al procedimento di valutazione di impatto ambientale il progetto di ammodernamento di un tracciato stradale provinciale, inoltrato dal Libero Consorzio Comunale competente. Unitamente al decreto è stato gravato il parere istruttorio del Comitato Tecnico Specialistico, che aveva espresso avviso favorevole alla non sottoposizione, subordinandola all’ottemperanza a condizioni ambientali.

Il Libero Consorzio ha eccepito l’inammissibilità del gravame e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito. Ha poi documentato che con una nota risalente al maggio 2021 i progettisti erano già stati invitati a inserire modifiche, tra cui l’innesto dell’impianto di distribuzione della ricorrente sull’asse principale della strada provinciale. La ricorrente, dal canto suo, ha riconosciuto che tale atto risultava per la società sostanzialmente satisfattivo. L’Amministrazione regionale ha eccepito l’improcedibilità. La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 72-bis c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sulla questione preliminare di rito. La nota richiamata dal Libero Consorzio è stata adottata in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, circostanza che il Tribunale valorizza in modo decisivo. A essa si aggiunge la dichiarazione della stessa ricorrente, che ha qualificato l’atto come sostanzialmente satisfattivo del proprio interesse.

Da questi due elementi il Tribunale ricava che l’interesse a ricorrere mancava già al momento della domanda. La conclusione non è quindi la cessazione della materia del contendere, né l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma l’inammissibilità per originaria carenza di interesse. La distinzione è tecnica e rilevante: l’atto satisfattivo precede il gravame, e il ricorso nasce già privo della condizione dell’azione.

Sul regolamento delle spese il Collegio svolge un’ulteriore considerazione, che tocca il merito della doglianza ambientale. La ricorrente lamentava la mancata sottoposizione del progetto alla VIA. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la decisione di non assoggettare un progetto a valutazione di impatto ambientale è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede di legittimità solo in ipotesi particolari. La parte interessata deve fornire non solo compiute e puntuali allegazioni, ma anche concreti e risolutivi elementi di prova dell’obiettiva irragionevolezza della scelta amministrativa.

Il Collegio esclude poi che la modifica progettuale contemplata dal Libero Consorzio possa incidere su tale assetto. La decisione del Consorzio non è intervenuta per esigenze di natura ambientale, e nel giudizio si contesta la scelta dell’Amministrazione regionale, non quella del Consorzio. L’argomento difensivo della ricorrente non supera quindi il vaglio.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate tra le parti, avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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