Potere repressivo sulle autorizzazioni commerciali e atto vincolato (TAR Sardegna n. 1103 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere repressivo in materia di utilizzo delle autorizzazioni commerciali costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa e dà luogo ad atti vincolati, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non residuando spazi per momenti partecipativi del destinatario. La mancata comunicazione non determina comunque l’illegittimità dell’atto ove l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990. Il sindacato sulla motivazione e sull’istruttoria resta invece pieno quando l’accertamento dei fatti posti a fondamento della sanzione sia contestato: in tal caso la verifica giudiziale investe la veridicità degli accertamenti e la loro idoneità a sostenere la qualificazione dell’attività.
Il Fatto
La ricorrente, legale rappresentante di una società operante nella preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante mediante rimorchio attrezzato, impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile del Servizio di un Comune aveva disposto la chiusura immediata dell’esercizio commerciale. Il provvedimento si fondava su un verbale della Polizia Municipale, che aveva contestato l’esercizio del commercio “in pianta stabile” in contrasto con l’autorizzazione rilasciata in forma itinerante, e sul conseguente rapporto.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’insufficienza della motivazione e l’erroneità dei presupposti, contestando la qualificazione dell’attività e la veridicità degli accertamenti. Proponeva altresì querela di falso avverso il verbale. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e rinviava la decisione all’esito del giudizio sulla querela, definito con rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, muovendo dalla natura vincolata del provvedimento. Secondo l’orientamento richiamato, l’esercizio del potere repressivo sull’uso delle autorizzazioni commerciali integra attività doverosa, con la conseguenza che non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario.
Il Tribunale precisa il rapporto tra vincolatezza e garanzie partecipative. Richiama il principio per cui è illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza comunicazione ove dal giudizio emerga che l’omissione avrebbe consentito al privato di dedurre argomentazioni idonee a determinare un contenuto diverso. Nel caso concreto tale circostanza non è ravvisabile, alla luce della ritenuta legittimità sostanziale dell’atto.
La censura è pertanto superata per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990: l’amministrazione ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il Collegio esclude così ogni rilievo invalidante dell’omessa comunicazione.
Nel merito, l’istruttoria documenta che il rimorchio, all’interno di un’area privata recintata, era collocato con postazione fissa e non in semplice sosta temporanea, con presenza di servizi igienici, tavolini e sedie destinati alla clientela. Gli agenti avevano accertato tale assetto nel sopralluogo del 10 luglio 2018, con riscontro fotografico. La contestazione sulla veridicità dell’accertamento è stata definitivamente superata dal rigetto della querela di falso da parte del Tribunale.
La motivazione del provvedimento sanzionatorio risulta quindi adeguata, essendo ancorata a un compendio documentale idoneo a sostenere la qualificazione dell’attività in termini difformi dal titolo posseduto. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.